LEGGE 30 dicembre 1906, n. 645
Art. 1
È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio 1906-907, in continuazione degli assegni fatti nei precedenti esercizi del sessennio 1900-906, la spesa complessiva di L. 16,000,000, così ripartita: Parte di provvedimento in formato grafico
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