Art. 1
La categoria degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza è soppressa; coloro che vi appartengono saranno collocati, secondo le loro attitudini, con le norme da stabilirsi nel regolamento, o nel personale degli ufficiali d'ordine di pubblica sicurezza o in quello delle guardie di città. L'organico del personale d'ordine di pubblica sicurezza è aumentato di 500 posti, come all'annessa tabella allegato H, i quali saranno conferiti agli agenti ausiliari dichiarati idonei, con deroga dal testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, e dalla legge 2 giugno 1904, n. 217, che modifica il testo unico precitato. Alle tabelle E e F allegate alla legge 8 luglio 1906, n. 318, colle quali vennero stabiliti gli organici dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e delle guardie di città, sono sostituite le tabelle G ed H allegate alla presente legge.