LEGGE 30 dicembre 1906, n. 649
Art. 1
Ai ruoli organici dei funzionari dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori governativi, del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, stabiliti con le tabelle B, C e D annesse alla legge 3 luglio 1904, n. 318, sono sostituiti quelli fissati dalle tabelle A, B e C allegate alla presente legge. È inoltre istituito un pasto di vice direttore generale delle carceri e dei riformatori, collo stipendio annuo di L. 8000.
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