LEGGE 30 dicembre 1906, n. 654
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse dì ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal l° luglio 1906 al 30 giugno 1907, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge. È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.
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