LEGGE 30 dicembre 1906, n. 656
Art. 1
VITTORIO EMANUELE per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I buoni agrari emessi dal Monte dei Paschi di Siena in conformità della legge 21 giugno 1869, n. 5160, che autorizza la formazione di società ed istituti di credito agrario, cesseranno di aver corso col 31 dicembre 1911. Quelli che non saranno presentati al cambio entro il 31 dicembre 1921 saranno prescritti a favore dell'istituto. Sino al 31 dicembre 1911 l'istituto predetto potrà fare le operazioni e valersi di tutte le disposizioni contenute nella legge predetta, che per esso soltanto continuerà ad aver vigore per il detto periodo di tempo. La circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena non potrà eccedere l'ammontare, che sarà determinato da nuovo accertamento da farsi entro il 31 dicembre 1906. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1906. VITTORIO EMANUELE F. Cocco-Ortu. Visto, Il guardasigilli: Gallo.
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