LEGGE 30 dicembre 1906, n. 678
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907 in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.
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