LEGGE 27 dicembre 1906, n. 679

Type Legge
Publication 1906-12-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Gli inscritti nelle liste della leva marittima sono chiamati al servizio nell'anno in cui compiono il ventesimo anno della loro età. Il 1° ottobre di ciascun anno i capitani di porto, ricevuti gli ordini del Ministero, fanno pubblicare in ogni Comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva e l'elenco degli inscritti che debbono concorrervi, indicando anche il giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà la prima seduta per l'esame degli inscritti.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.