Art. 1
All'art. 6 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, è sostituito il seguente: Art. 6. - Le entrate annuali ordinarie della Cassa nazionale sono le seguenti: a) sette decimi degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio, di cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1875, n. 2779; b) metà degli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari, di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835; c) l'importo delle eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi degli articoli 742 e 758 del Codice civile; d) gl'interessi annuali del fondo patrimoniale; e) ogni altro provento eventualmente assegnato alla Cassa. Sulle entrate annuali ordinarie, di cui alle lettere a e b, e sino a quando la somma corrispondente non sia rinvestita nei modi indicati dalla presente legge, la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà alla Cassa nazionale di previdenza l'interesse normale a incominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli utili netti costituenti le entrate stesse. La disposizione della lettera a) avrà effetto a cominciare dagli utili della gestione 1906.