LEGGE 27 dicembre 1906, n. 691
Art. 1
L'aumento di favore alla media degli stipendi, stabiliti pei tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente dall'art. 86 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, è fissata in L. 300 ed è esteso anche agli ufficiali subalterni.
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