DECRETO 12 dicembre 2006, n. 306
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 11, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 85, 86 e 112 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 11 (Modalita' del trattamento e requisiti dei dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.». «Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonche' al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalita'.». «Art. 65 (Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di: a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonche' di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari; b) documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici. 2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti: a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarita'; b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarita'; c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi; d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici; e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici. 3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti. 4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili: a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo. 5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non e' comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicita' dell'attivita' istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.». «Art. 66 (Materia tributaria e doganale). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonche' in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane. 2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita' dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonche' al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.». «Art. 67 (Attivita' di controllo e ispettive). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di: a) verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; b) accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65, comma 4.». «Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. 2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione: a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia; b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive; c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti; d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile; e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale; f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti; g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 3. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli casi in cui cio' e' indispensabile per la trasparenza delle attivita' indicate nel presente articolo, in conformita' alle leggi, e per finalita' di vigilanza e di controllo conseguenti alle attivita' medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.». «Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche' di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.». «Art. 71 (Attivita' sanzionatorie e di tutela). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita': a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi; b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'art. 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della liberta' personale. 2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.». «Art. 72 (Rapporti con enti di culto). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunita' religiose.». «Art. 73 (Altre finalita' in ambito amministrativo e sociale). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita' socio-assistenziali, con particolare riferimento a: a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare; b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto; c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie; d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale; e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei; f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi; g) interventi in tema di barriere architettoniche. 2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita': a) di gestione di asili nido; b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico; d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; e) relative alla leva militare; f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'art. 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo; g) degli uffici per le relazioni con il pubblico; h) in materia di protezione civile; i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro; l) dei difensori civici regionali e locali.». «Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale). - 1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attivita': a) attivita' amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonche' di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale; b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria; c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; d) attivita' certificatorie; e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione; f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonche' alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107; g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale. 2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, di un terzo o della collettivita', per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'art. 76. 3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili e' assicurata ampia pubblicita', anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. 4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato e' lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalita' di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati e' consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attivita' di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati di volta in volta trattati.». «Art. 86 (Altre finalita' di rilevante interesse pubblico). - 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita', perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attivita' amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di: a) tutela sociale della maternita' e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonche' per gli interventi di interruzione della gravidanza; b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste; c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di: 1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalita' dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonche' interventi economici integrativi ed altre agevolazioni; 2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonche' il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge; 3) realizzare comunita-alloggio e centri socio riabilitativi; 4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore. 2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 85, comma 4.». «Art. 112 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. 2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di: a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette; b) garantire le pari opportunita'; c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilita' e il conferimento di speciali abilitazioni; d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali; e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonche' in materia sindacale; f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804, del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente; g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformita' alle norme che regolano le rispettive materie; h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro; i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o di terzi; l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti; m) applicare la normativa in materia di incompatibilita' e rapporti di lavoro a tempo parziale; n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione presso soggetti pubblici; o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.». - Per l'art. 22 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedi note alle premesse.
Art. 3
Riferimenti normativi
1.Onde consentire una piu' agevole lettura del presente regolamento, le disposizioni di legge citate nella parte descrittiva delle «fonti normative» degli allegati, si intendono riferite anche alle successive modifiche e integrazioni.
Il Ministro: Mastella
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 20
Allegato n. 1
Allegato n. 1 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 2
Allegato n. 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 3
Allegato n. 3 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 4
Allegato n. 4 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 5
Allegato n. 5 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 6
Allegato n. 6 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 7
Allegato n. 7 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 8
Allegato n. 8 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 9
Allegato n. 9 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 10
Allegato n. 10 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 11
Allegato n. 11 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 12
Allegato n. 12 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 13
Allegato n. 13 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 14
Allegato n. 14 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 15
Allegato n. 15 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 16
Allegato n. 16 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 17
Allegato n. 17 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 18
Allegato n. 18 (( Denominazione del trattamento Tenuta di registri, albi ed elenchi Fonti normative, in particolare: D.M. 31.10.2006 (elenco dei gestori dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 c.p.c.); art. 16 D.Lgs. 4.3.2010, n. 28 e D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 (registro degli organismi di mediazione ed elenco dei formatori per la mediazione); art. 15 L. 27.1.2012, n. 3 (registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento); D.M. 19.09.2013, n. 160 (albo amministratori giudiziari); art. 161-ter disp. att. c.p.c. Rilevanti finalita' di interesse pubblico Artt. 67 , 68 e 69 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 Tipi di dati trattati Dati giudiziari Operazioni eseguite: Trattamento «Ordinario» dei dati: Raccolta: presso gli interessati e presso terzi; registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati. Elaborazione: in forma cartacea o informatizzata Particolari Forme di trattamento Nessuna Descrizione del trattamento, in particolare: Acquisizione dei dati relativi ai requisiti di onorabilita' previsti dalla normativa vigente ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione, nei registri, albi ed elenchi tenuti presso il Ministero della giustizia di persone fisiche o giuridiche. Utilizzazione dei dati per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione e alla permanenza nei registri, albi ed elenchi. Raccolta delle informazioni dagli interessati o presso l'Autorita' giudiziaria o il Casellario giudiziale in ordine al possesso dei requisiti di onorabilita' in capo ai soggetti da iscrivere, acquisendo, tra l'altro, le informazioni contenute nel casellario giudiziale o relative ai carichi pendenti ed alle misure di prevenzione.))
Allegato n. 19
Allegato n. 19 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 20
Allegato n. 20 Parte di provvedimento in formato grafico
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