DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2006, n. 312

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2006-11-30
Ultimo aggiornamento 2009-06-03
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO 8 DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Organizzazione e gestione della chiamata e dell'impiego degli obiettori di coscienza, gestione dei volontari del servizio civile nazionale, quale forma d'impiego che non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato del personale impiegato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino alla conclusione delle procedure gia' avviate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al momento della entrata in vigore del decreto legge n. 181 del 2006. FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE Articolo 70, comma 2; articolo 112, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). FONTE NORMATIVA Legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza); legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale); legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore). TIPI DI DATI TRATTATI - convinzioni: religiose, filosofiche, d'altro genere - stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare - dati di carattere giudiziario OPERAZIONI ESEGUITE TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE - Raccolta: presso gli interessati e/o presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e/o con modalita' informatizzate. PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': a) Ministero della Difesa, per la definizione della posizione coscrizionale e rilascio del foglio di congedo, fino all'entrata in vigore delle nuova disciplina in materia di servizio di leva; b) Procura della Repubblica in relazione ai procedimenti giudiziari da instaurarsi o instaurati ai sensi dell'art.14 della Legge n.230/98; c) INAIL e P. S. in ordine a infortuni sul lavoro ed eventuali patologie; d) Ispettorato del lavoro per i congedi per maternita'; alla societa' assicuratrice per le denunce di infortuni (decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, art.9, comma 3). SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il trattamento e' connesso, da un lato, alla organizzazione e alla gestione delle chiamate e dell'impiego degli obiettori di coscienza, per cui si rende necessario acquisire i medesimi dati indispensabili alla gestione del personale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla definizione della posizione coscrizionale degli stessi o al fine di provvedere in ordine alle istanze di ammissione al servizio civile o di revoca dello status di obiettore di coscienza; dall'altro, alla gestione dei volontari del servizio civile nazionale, per cui si rende necessario acquisire i dati relativi allo stato di salute. I dati relativi alle convinzioni filosofiche o d'altro genere riguardano altresi' gli organismi, anche nell'ambito dell'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge, che intendano avvalersi degli obiettori di coscienza.

Allegato 9

ALLEGATO 9 DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, e presso le Corti sopranazionali ; attivita' rivolta alla tutela degli interessi dell'amministrazione in sede amministrativa, di giurisdizione ordinaria o amministrativa e di giurisdizione amministrativa speciale, nonche' in sede stragiudiziale; costituzione di parte civile in procedimenti penali; risarcimento danni; procedure esecutive; accertamento della responsabilita' personale e disciplinare; erogazione degli indennizzi per violazione del termine ragionevole del processo. FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE Articolo 71, comma 1 lett. a) e b) e articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). FONTE NORMATIVA Codice Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Civile; Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato); Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato); Regio Decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti); legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali); legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati); legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile); legge 9 gennaio 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ( Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi); CCNL di comparto. TIPI DI DATI TRATTATI - origine razziale e etnica - convinzioni: religiose, filosofiche, d'altro genere - convinzioni: politiche, sindacali - stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare - vita sessuale - dati di carattere giudiziario OPERAZIONI ESEGUITE TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE - Raccolta: presso gli interessati e/o presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e/o con modalita' informatizzate. PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO - Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': a) Autorita' giudiziarie; b) Avvocatura dello Stato, per le finalita' di patrocinio dell'Amministrazione; ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Regio Decreto n. 1611 del 1933; c) Consiglio di Stato, per l'acquisizione del parere, e Presidenza della Repubblica, nell'ambito dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato; d) Collegio di conciliazione di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per le controversi individuali del personale civile; e) Compagnie assicuratrici per il recupero delle somme erogate a vuoto a favore del dipendente danneggiato; f) Avvocati e consulenti della controparte; g) amministrazione che ha richiesto il parere ex articolo 22 del decreto legislativo 165 del 2001; h) i soggetti privati autori degli esposti o delle segnalazioni (singoli o organizzazioni sindacali o organizzazioni di categoria) limitatamente ai dati indispensabili a fornire riscontro all'esposto o alla segnalazione. SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il trattamento e' connesso alla gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, anche in materia di personale, per cui si rende indispensabile acquisire i dati sensibili o giudiziari necessari alla definizione delle controversie, ovvero all'accertamento della responsabilita' disciplinare civile e contabile del personale.

Allegato 10

ALLEGATO 10 DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione dei dati relativi ai distacchi, aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive fruiti dai dipendenti pubblici. FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE Articolo 112, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). FONTE NORMATIVA Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 50 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). TIPI DI DATI TRATTATI TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE - convinzioni sindacali OPERAZIONI ESEGUITE - Raccolta: presso gli interessati e/o presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea e/o informatizzata. SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il trattamento e' connesso alla gestione dei dati relativi ai distacchi e permessi sindacali retribuiti, aspettative e permessi sindacali non retribuiti, e delle aspettative e permessi per funzioni pubbliche. In particolare, i dati sono raccolti presso l'Ufficio competente mediante l'acquisizione informatica dei dati medesimi da parte delle amministrazioni pubbliche presso le quali i dipendenti prestano servizio. Il flusso informativo consiste nella raccolta dei dati sindacali e nella elaborazione del dato numerico, ai fini della predisposizione dell'Allegato alla Relazione annuale al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione.

Scheda 11

SCHEDA 11 DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' di accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad atti di controllo o di sindacato ispettivo. FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE art. 67, comma 1, lett. b), decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). FONTE NORMATIVA Articoli da 92 a 96 della Costituzione; Regolamenti parlamentari. TIPI DI DATI TRATTATI - origine razziale e etnica - convinzioni: religiose, filosofiche, d'altro genere - convinzioni: politiche, sindacali - stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare - vita sessuale - dati di carattere giudiziario OPERAZIONI ESEGUITE TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, TN PARTICOLARE - Raccolta: presso gli interessati e/o presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e/o informatizzata. PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': - Organo che ha formulato l'atto di controllo di sindacato ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili. SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il trattamento dei dati e' connesso all'esame e all'istruttoria dell'attivita' di controllo e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni formulate da deputati e senatori) e di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze presentate a Camera e Senato) secondo le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti parlamentari. Lo svolgimento dell'esame e dell'istruttoria dell'attivita' di controllo e di sindacato ispettivo puo' comportare il trattamento di dati sensibili o giudiziari riguardanti le persone oggetto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni o interpellanze. Il flusso informativo consiste nella raccolta ed elaborazione dei dati ai fini della definizione delle risposte, agli organi richiedenti.

Allegato 12

ALLEGATO 12 DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari. FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE articolo 65 decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). FONTE NORMATIVA Regolamenti parlamentari; legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri); decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59). TIPI DI DATI TRATTATI - origine razziale ed etnica - convinzioni: religiose, filosofiche - convinzioni: politiche, sindacali, d'altro genere - stato di salute - dati di carattere giudiziario OPERAZIONI ESEGUITE TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE Raccolta: presso gli interessati e/o presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e/o con modalita' informatizzate. PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO - Diffusione, limitatamente ai dati indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicita' dell'attivita' istituzionale delle Commissioni e degli altri organi collegiali o assembleari, fermo restando comunque il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il trattamento di dati sensibili o giudiziari avviene nel corso dello svolgimento dell'attivita' di verbalizzazione dei lavori delle assemblee, delle commissioni e degli altri organi istituiti presso la Presidenza del consiglio dei Ministri. In particolare, il trattamento di dati relativi alle origini razziali o etniche puo' avvenire nell'ambito della documentazione e verbalizzazione di attivita' di organi o commissioni la cui composizione tenga conto della rappresentanza di minoranze razziali o etniche. Il flusso consiste nella raccolta ed elaborazione dei dati, e nella eventuale diffusione dei dati indispensabile ad assicurare la pubblicita' dell'attivita' istituzionale delle Commissioni e degli altri organi collegiali o assembleari.

Allegato 13

ALLEGATO 13 DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' istruttoria di autorizzazione e di vigilanza sugli enti autorizzati a svolgere procedure di adozione internazionale di minori nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de l'Afa del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale; attivita' di autorizzazione all'ingresso e alla residenza dei minori stranieri adottati da cittadini italiani e attivita' autorizzatoria preliminare all'adozione; attivita' connesse all'attuazione della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993. FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE Articolo 73, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). FONTE NORMATIVA Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993; legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori); legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993); legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonche' al titolo VIII del libro primo del codice civile); decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492 (Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476). TIPI DI DATI TRATTATI - origine razziale ed etnica - convinzioni: religiose, filosofiche, d'altro genere - stato di salute - vita sessuale - dati di carattere giudiziario OPERAZIONI ESEGUITE TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE: - Raccolta presso gli interessati e/o presso terzi. - Elaborazione in forma cartacea. PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': - enti autorizzati; - ambasciate italiane all'estero e rappresentanze diplomatiche estere in Italia; - tribunali per i minorenni; - organi di Polizia giudiziaria, guardia di finanza, questure, per lo svolgimento di attivita' di vigilanza sulle ONLUS autorizzate allo svolgimento di procedure di adozione internazionale; - amministrazioni centrali italiane e straniere; - cittadini italiani e stranieri interessati alle procedure di adozione internazionale di minori limitatamente ai dati indispensabili allo svolgimento delle procedure di adozione; SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il trattamento dei dati e' operato dalla "Commissione per le adozioni internazionali" - istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 - ed e' finalizzato allo svolgimento degli atti necessari alla definizione delle procedure di adozione internazionale di minori. In particolare, l'attivita' della Commissione comporta il trattamento dei seguenti dati: a) nell'ambito dell'attivita' istruttoria di autorizzazione e vigilanza relativa agli Enti autorizzati, in attuazione del DPR I dicembre 1999, n. 492, dati giudiziari (art. 39, comma 1, lett. c), legge n. 183 del 1984) relativi al rappresentante legale e agli organi direttivi degli enti medesimi; b) nell'ambito dell'attivita' istruttoria riguardante le procedure adottive, dati giudiziari, dati relativi allo stato di salute, convinzioni religiose e dati relativi alla vita sessuale (nel caso di sterilita' e impossibilita' di procreazione) dei coniugi che intendono adottare il minore. c) nell'ambito dell'attivita' istruttoria riguardante le coppie che hanno gia' adottato, dati relativi allo stato di salute del minore, al fine della presentazione alle Autorita' straniere delle relazioni post-adottive riguardanti l'inserimento socio-ambientale del minore, da inoltrare alla scadenza e per il periodo previsto dalla normativa dello Stato di origine, per il tramite dell'Ente autorizzato o della Commissione.

Allegato 14

ALLEGATO 14 DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilita' e trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo. FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE art. 67, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). FONTE NORMATIVA Legge 8 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80; legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati); decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente); decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); regolamento 30 maggio 2001, n. 1049/2001 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003/98 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi); decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303 (Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15). TIPI DI DATI TRATTATI - origine razziale ed etnica - convinzioni: religiose, filosofiche, d'altro genere - vita sessule - convinzioni: politiche, sindacali - stato di salute - dati di carattere giudiziario OPERAZIONI ESEGUITE TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI, IN PARTICOLARE: - Raccolta presso gli interessati e/o presso terzi. SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il trattamento di dati sensibili e giudiziari e' svolto dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita, nel 1991, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini dello svolgimento dell'attivita' istituzionale, con riguardo alla vigilanza e alla tutela del cittadino in merito all'attuazione del principio della piena conoscibilita' e trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione. In particolare, l'attivita' puo' comportare il trattamento di dati sensibili o giudiziari che siano contenuti nella documentazione oggetto di esame da parte della Commissione medesima. Pertanto, il trattamento e' limitato ai soli dati indispensabili alla definizione della questione segnalata. I dati sono raccolti direttamente presso gli interessati, sia nell'ipotesi in cui si tratti di segnalazioni, esposti, istanze rivolte alla Commissione, che nel caso in cui gli stessi interessati ricorrano in via amministrativa alla Commissione medesima - secondo le procedure indicate dalla legge n. 241 del 1990 come modificata dalla legge n. 15 del 2005 - avverso le determinazioni (diniego, espresso o tacito, o differimento dell'accesso) concernenti il diritto di accesso adottate dalle amministrazioni statali o dai soggetti ad esse equiparati operanti in ambito ultraregionale.

Allegato 15

((ALLEGATO 15 DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione delle attivita' connesse al flusso delle comunicazioni delle irregolarita' e delle frodi in materia di fondi strutturali. FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO Art. 67, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). FONTE NORMATIVA Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'1l luglio 1994, relativo alle irregolarita' e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonche' all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, come modificato dal regolamento n. 2035/2005 della Commissione del 12 dicembre 2005; regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche; regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e gli altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca; decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che ha previsto il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, all'articolo 3, ha regolamentato il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, istituito ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. TIPI DI DATI TRATTATI Dati di carattere giudiziario. OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento ordinario dei dati, in particolare: Raccolta: presso terzi; Elaborazione: in forma cartacea e/o informatizzata. Particolari forme di trattamento. Comunicazione dei dati e delle informazioni alle seguenti Amministrazioni: a) Commissione europea, ai sensi della normativa comunitaria vigente; b) Autorita' di gestione dei fondi strutturali per il necessario follow up amministrativo e giudiziario; c) Corte dei conti per le proprie attivita' istituzionali di controllo. SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il flusso delle segnalazioni relativo alle irregolarita' e alle frodi in materia di fondi strutturali nei confronti della Commissione europea segue la procedura di comunicazione prevista dagli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1681/94 come modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005 e dal regolamento (CE) n. 1828/2006. Le Autorita' nazionali preposte alla gestione delle risorse comunitarie, in presenza dei presupposti previsti dai citati regolamenti, compilano l'apposito modulo di comunicazione e lo trasmettono al Dipartimento per le politiche comunitarie - Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie. Quest'ultimo provvede, attraverso il sistema A.F.I.S. (Anti Fraud Information System), a notificare le segnalazioni alla Commissione europea. Ogni mutamento nel procedimento amministrativo/giudiziario, intervenuto in relazione alla irregolarita' o alla frode segnalata, viene comunicato attraverso la redazione di una scheda di aggiornamento che viene notificata alla Commissione seguendo le predette procedure.))

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