DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2007, n. 11

Type Decreto legislativo
Publication 2007-01-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, recante attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso, nonchè dell'assistenza tecnica destinata a fini militari a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 11 con il quale è costituito il Comitato consultivo, nonchè dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

Visto l'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1236/2005 che rinvia agli Stati membri la determinazione delle norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del regolamento e l'adozione di tutte le misure necessarie per la loro attuazione;

Visto l'articolo 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 29 del 2006, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del citato regolamento (CE) n. 1236/2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

Sulla

proposta del Ministro per le politiche europee e del commercio internazionale e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione ed autorità nazionale

1.Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1236/2005, del Consiglio, del 27 giugno 2005, di seguito denominato: «regolamento», relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

2.L'autorità nazionale incaricata dell'applicazione del regolamento e del presente decreto legislativo è il Ministero del commercio internazionale.

3.Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, esprime, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine al rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni previste nel regolamento. In tale caso la composizione del Comitato è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. La partecipazione al Comitato consultivo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

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