DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007, n. 18
Entrata in vigore del provvedimento: 17/3/2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717, recante esecuzione degli Atti adottati a Vienna il 10 luglio 1964 dal XV Congresso dell'Unione postale universale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2002, n. 216, con il quale e' stata data esecuzione alle decisioni adottate dal XXII Congresso dell'Unione postale universale - UPU;
Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro delle comunicazioni;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Piena ed intera esecuzione e' data alle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale - UPU - recanti modifiche: al settimo Protocollo addizionale della Costituzione dell'UPU, al Regolamento generale dell'Unione postale universale, alla Convenzione postale universale, al Protocollo finale e all'Accordo relativo ai servizi di pagamento della posta, adottati a Bucarest il 5 ottobre 2004.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 43
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, dall'amministrazione competente per materia, sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717, provvede al recepimento sul piano interno, mediante regolamento, degli atti internazionali relativi alla costituzione dell'Organismo internazionale denominato «Unione postale universale», con sede in Berna, al quale aderiscono tutti i Paesi riconosciuti dall'ONU». - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2002, n. 216, provvede al recepimento sul piano interno, mediante regolamento, di talune modifiche delle regole universali postali apportate nel corso del XXII Congresso dell'Unione postale universale, tenutosi a Pechino dal 23 agosto al 15 settembre 1999. - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
Protocole
Parte di provvedimento in formato grafico
Settimo Protocollo alla Costituzione dell'Unione Postale Universale-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE Settimo protocollo addizionale alla Costituzione dell'Unione Postale Universale Settimo protocollo aggiunto alla Costituzione dell'Unione Postale Universale I Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione postale universale riuniti in Congresso a Bucarest, visto l'articolo 30.2 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno adottato, con riserva di ratifica, le modiche seguenti alla suddetta Costituzione. Articolo I (preambolo modificato) Al fine di sviluppare le comunicazioni tra i popoli tramite un funzionamento efficace dei servizi postali e di contribuire a raggiungere gli scopi elevati della collaborazione internazionale nel campo culturale, sociale ed economico, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno adottato, su riserva di ratifica, la presente Costituzione. L'Unione ha per vocazione di stimolare lo sviluppo duraturo dei servizi postali universali di qualita', efficaci e accessibili, per facilitare la comunicazioni tra gli abitanti del pianeta: - garantendo la libera circolazione degli invii postali su un territorio postale unico - composto da reti interconnesse; - incoraggiando l'adozione di norme comuni eque e l'utilizzo della tecnologia; assicurando la cooperazione e l'interazione tra le parti interessate; - favorendo una cooperazione tecnica efficace; - avendo cura della soddisfazione dei bisogni evolutivi dei clienti.
Settimo Protocollo alla Costituzione dell'Unione Postale Universale-art. II
Articolo II (Articolo 1 - bis aggiunto) Definizioni 1. ai fini degli atti dell'Unione postale universale, i termini seguenti sono definiti come segue: 1.1 Servizio postale: insieme delle prestazioni postali la cui estensione e' determinata dagli organi dell'Unione. Gli obblighi principali derivanti da queste prestazioni consistono nel rispondere a certi obiettivi sociali ed economici dei paesi membri, garantendo la raccolta, lo smistamento, la trasmissione e la distribuzione degli invii postali. 1.2 Paese membro: paese che soddisfa le condizioni enunciate all'articolo 2 della Costituzione. 1.3 Territorio postale unico (un unico e medesimo territorio postale): obbligo per le parti contraenti degli atti UPU di assicurare, secondo il principio della reciprocita', lo scambio di invii della posta-lettere nei rispetto della liberta' di transito e di trattare indistintamente gli invii postali provenienti da altri territori e in transito nei loro paese come invii postali propri. 1.4 Liberta' di transito: principio secondo il quale un'amministrazione postale intermediaria e' tenuta a trasportare gli invii postali che le sono consegnati in transito da un'altra amministrazione postale, riservando a tale corriere lo stesso trattamento applicato agli invii del regime interno. 1.5 Invio della posta-lettere: invii descritti nella Convenzione. 1.6 Servizio postale internazionale: operazioni o prestazioni postali regolamentate dagli Atti. Insieme di tali operazioni o prestazioni.
Settimo Protocollo alla Costituzione dell'Unione Postale Universale-art. III
Articolo III (Articolo 22 modificato) Atti dell'Unione 1. la Costituzione e' l'Atto fondamentale dell'Unione. Essa contiene le regole organiche dell'Unione e non puo' essere oggetto di riserva. 2. il Regolamento generale comporta le disposizioni che assicurano l'applicazione della Costituzione e il funzionamento dell'Unione. E' obbligatorio per tutti i Paesi membri e non puo' essere oggetto di riserva. 3. (testo invariato) 4. (testo invariato) 5. (testo invariato) 6. (testo invariato)
Settimo Protocollo alla Costituzione dell'Unione Postale Universale-art. IV
Articolo IV (Articolo 30 modificato) Modifica della Costituzione 1. Per essere adottate, le proposte sottoposte al Congresso e relative alla presente Costituzione devono essere approvate almeno dai due terzi dei Paesi membri dell'Unione aventi diritto di voto. 2. (testo invariato)
Settimo Protocollo alla Costituzione dell'Unione Postale Universale-art. V
Articolo V (Articolo 31 modificato) Modifica del Regolamento generate, della Convenzione e degli Accordi 1. (testo invariato) 2. La Convenzione e gli Accordi sono resi esecutivi simultaneamente e hanno la stessa durata. A partire dai giorno fissato dai Congresso per l'attuazione di tali Atti, i corrispondenti Atti del Congresso precedente sono abrogati.
Settimo Protocollo alla Costituzione dell'Unione Postale Universale-art. VI
Articolo VI Adesione al Protocollo aggiuntivo e agli altri Atti dell'Unione 1. (testo invariato) 2. (testo invariato) 3. (testo invariato)
Settimo Protocollo alla Costituzione dell'Unione Postale Universale-art. VII
Articolo VII Attuazione e durata del protocollo aggiunto alla Costituzione dell'Unione postale universale Il presente Protocollo aggiuntivo sara' posto in atto il 1 gennaio 2006 e restera' in vigore a tempo indeterminato. In fede di cio', i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno redatto il presente Protocollo aggiunto, che avra' la stessa forza e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero inserite nel testo stesso della Costituzione, e ne hanno firmato un esemplare depositato dal Direttore generate del Bureau international. Una copia verra' inviata ad ognuna delle parti dal Bureau international dell'Unione postale universale. Bucarest, 5 ottobre 2004
Regolamento
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