LEGGE 19 febbraio 2007, n. 19

Type Legge
Publication 2007-02-19
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 6/3/2007

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P r o m u l g a la seguente legge:

Art. 1

(Autorizzazione alla ratifica).

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.

Art. 2

(Ordine di esecuzione).

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3

(Copertura finanziaria).

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 14.130 per l'anno 2007, di euro 7.870 per l'anno 2008 e di euro 14.130 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Entrata in vigore).

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Rutelli, Ministro dei beni e delle attivita' culturali

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

Convenzione sulla Protezione e la Promozione della Diversita' delle Espressioni Culturali Parigi, 20 ottobre 2005 La Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, riunita a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 per la sua 33ma Sessione, Affermando che la diversita' culturale e' una caratteristica essenziale dell'umanita', Cosciente che la diversita' culturale costituisce un patrimonio comune dell'umanita' e che essa dovrebbe essere preservata e protetta a beneficio di tutti, Essendo consapevole del fatto che la diversita' culturale crea un mondo ricco e vario, che allarga le scelte possibili, nutre le capacita' ed i valori umani e che essa e' quindi una risorsa indispensabile per lo sviluppo sostenibile delle comunita', dei popoli e delle nazioni, Ricordando che la diversita' culturale, che si sviluppa in un contesto di democrazia, tolleranza, giustizia sociale e rispetto reciproco tra i popoli e le culture, e' indispensabile per la pace e la sicurezza a livello locale, nazionale ed internazionale, Celebrando l'importanza della diversita' culturale per la piena realizzazione dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali proclamati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ed in altri strumenti universalmente riconosciuti, Sottolineando la necessita' d'integrare la cultura, in quanto elemento strategico, nelle politiche nazionali ed internazionali di sviluppo, cosi' come nella cooperazione internazionale per lo sviluppo, tenendo ugualmente conto della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite (2000) che mette in particolare l'accento sullo sradicamento della poverta', Considerando che la cultura prende diverse forme nel tempo e nello spazio e che questa diversita' si incarna nell'originalita' e nella pluralita' delle identita' e delle espressioni culturali dei popoli e delle societa' che costituiscono l'umanita', Riconoscendo l'importanza dei saperi tradizionali, in quanto fonte di ricchezza immateriale e materiale, ed in particolare dei sistemi di conoscenza delle popolazioni indigene, ed il loro contributo positivo allo sviluppo sostenibile, nonche' la necessita' di assicurare la loro adeguata protezione e promozione, Riconoscendo la necessita' di adottare delle misure per proteggere la diversita' delle espressioni culturali, compresi i loro contenuti, in particolare nelle situazioni in cui le espressioni culturali possono essere minacciate dalla possibilita' di estinzione o di gravi alterazioni, Sottolineando l'importanza della cultura per la coesione sociale in generale, ed in particolare il suo contributo al miglioramento dello status e del ruolo delle donne nella societa', Cosciente che la diversita' culturale e' rafforzata dalla libera circolazione delle idee e che essa si nutre di scambi costanti e di interazioni tra le culture, Riaffermando che la liberta' di pensiero, d'espressione e d'informazione, cosi' come la diversita' dei media, permettono lo sviluppo delle espressioni culturali in seno alle societa', Riconoscendo che la diversita' delle espressioni culturali, comprese le espressioni culturali tradizionali, e' un fattore importante che permette agli individui ed ai popoli di esprimere e condividere con altri le loro idee ed i loro valori, Ricordando che la diversita' linguistica e' un elemento fondamentale della diversita' culturale, e riaffermando il ruolo fondamentale che gioca l'educazione nella protezione e nella promozione delle espressioni culturali, Considerando l'importanza della vitalita' delle culture, anche per le persone appartenenti alle minoranze e per le popolazioni indigene, come si manifesta nella loro liberta' di creare, diffondere e distribuire le loro espressioni culturali tradizionali e di avervi accesso, in modo da favorire il loro proprio sviluppo, Sottolineando il ruolo essenziale dell'interazione culturale e della creativita', che nutrono e rinnovano le espressioni culturali e rafforzano il ruolo di coloro che operano per lo sviluppo della cultura ed il progresso della societa' nel suo insieme, Riconoscendo l'importanza dei diritti di proprieta' intellettuale per sostenere le persone che operano nel campo della creativita' culturale, Essendo convinta che le attivita', i beni ed i servizi culturali hanno una doppia natura, economica e culturale, in quanto portatori di identita', valori e significati e che essi non devono, quindi, essere trattati come aventi esclusivamente un valore commerciale, Constatando che i processi di globalizzazione, facilitati dalla rapida evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, se creano delle condizioni inedite di interazione rafforzata tra le culture, rappresentano anche una sfida per la diversita' culturale, in particolare con riguardo ai rischi di squilibrio tra i Paesi ricchi ed i Paesi poveri, Cosciente del mandato specifico affidato all'UNESCO di assicurare il rispetto della diversita' delle culture e di raccomandare gli accordi internazionali che possono essere necessari per facilitare la libera circolazione delle idee attraverso la parola e l'immagine, Riferendosi alle disposizioni degli strumenti internazionali adottati dall'UNESCO che riguardano la diversita' culturale e l'esercizio dei diritti culturali, in particolare la Dichiarazione Universale sulla Diversita' Culturale del 2001, Adotta questa Convenzione il 20 ottobre 2005. Articolo 1 - Obiettivi Gli obiettivi di questa Convenzione sono: (a) proteggere e promuovere la diversita' delle espressioni culturali; (b) creare le condizioni che permettano alle culture di svilupparsi ed interagire liberamente in modo da arricchirsi reciprocamente; (c) incoraggiare il dialogo tra le culture al fine di assicurare degli scambi culturali piu' intensi ed equilibrati nel mondo, per favorire il rispetto interculturale ed una cultura della pace; (d) stimolare l'interculturalita' al fine di sviluppare l'interazione culturale nello spirito di costruire ponti tra i popoli; (e) promuovere il rispetto della diversita' delle espressioni culturali ed accrescere la presa di coscienza del suo valore a livello locale, nazionale ed internazionale; (f) riaffermare l'importanza del legame tra cultura e sviluppo per tutti i Paesi, in particolare per i Paesi in via di sviluppo, ed incoraggiare le azioni condotte sul piano nazionale ed internazionale affinche' sia riconosciuto il vero valore di questo legame; (g) riconoscere la natura specifica delle attivita', dei beni e dei servizi culturali, in quanto portatori d'identita', valori e significati; (h) riaffermare il diritto sovrano degli Stati di conservare, adottare ed attuare le politiche e le misure che essi giudicano appropriate per la protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali sul loro territorio; (i) rafforzare la cooperazione e la solidarieta' internazionali in un contesto di partenariato al fine, in particolare, di accrescere le capacita' dei Paesi in via di sviluppo di proteggere e promuovere la diversita' delle espressioni culturali.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 - Principi guida 1. Principio del rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali La diversita' culturale puo' essere protetta e promossa solo se i diritti dell'uomo e le liberta' fondamentali, quali la liberta' d'espressione, d'informazione e di comunicazione, cosi' come la possibilita' per gli individui di scegliere le espressioni culturali, sono garantiti. Nessuno puo' invocare le disposizioni di questa Convenzione per violare i diritti umani e le liberta' fondamentali quali sono consacrati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo o garantiti dal diritto internazionale, o per limitarne la portata. 2. Principio di sovranita' Gli Stati hanno, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di adottare misure e politiche per proteggere e promuovere la diversita' delle espressioni culturali all'interno del loro territorio. 3. Principio dell'eguale dignita' e del rispetto di tutte le culture La protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali presuppongono il riconoscimento dell'eguale dignita' e del rispetto di tutte le culture, comprese quelle delle persone appartenenti alle minoranze e quelle delle popolazioni indigene. 4. Principio di solidarieta' e di cooperazione internazionali La cooperazione e la solidarieta' internazionali devono essere finalizzate a permettere ai Paesi, specialmente ai Paesi in via di Sviluppo, di creare e rafforzare i loro mezzi di espressione culturale, comprese le loro industrie culturali, che siano nascenti o stabilite, a livello locale, nazionale ed internazionale. 5. Principio della complementarieta' degli aspetti economici e culturali dello sviluppo Essendo la cultura una delle risorse fondamentali per lo sviluppo, gli aspetti culturali dello sviluppo sono tanto importanti quanto i suoi aspetti economici e gli individui ed i popoli hanno il diritto fondamentale di parteciparvi e di goderne. 6. Principio di sviluppo sostenibile La diversita' culturale e' una grande ricchezza per gli individui e le societa'. La protezione, la promozione e la preservazione della diversita' culturale sono una condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile a beneficio delle generazioni presenti e future. 7. Principio di equo accesso L'equo accesso ad una gamma ricca e diversificata di espressioni culturali provenienti da tutto il mondo e l'accesso delle culture ai mezzi di espressione e di diffusione costituiscono elementi importanti per valorizzare la diversita' culturale ed incoraggiare la comprensione reciproca. 8. Principio d'apertura e di equilibrio Quando gli Stati adottano misure per favorire la diversita' delle espressioni culturali, essi devono vigilare per promuovere, in modo appropriato, l'apertura alle altre culture del mondo e per assicurare che queste misure siano conformi agli obiettivi perseguiti dalla presente Convenzione.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 - Ambito d'applicazione Questa Convenzione si applica alle politiche ed alle misure adottate dalle Parti relative alla protezione ed alla promozione della diversita' delle espressioni culturali.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 - Definizioni Ai fini di questa Convenzione, s'intende che: 1. Diversita' culturale "Diversita' culturale" si riferisce alla molteplicita' delle forme in cui le culture dei gruppi e delle societa' trovano espressione. Queste espressioni si trasmettono in seno ai gruppi, alle societa' e tra loro. La diversita' culturale si manifesta non solo nei diversi modi in cui il patrimonio culturale dell'umanita' viene espresso, arricchito e trasmesso attraverso la varieta' delle espressioni culturali, ma anche nelle diverse forme di creazione artistica, produzione, diffusione, distribuzione e godimento, qualunque siano i mezzi e le tecnologie usate. 2. Contenuto culturale "Contenuto culturale" si riferisce al senso simbolico, alla dimensione artistica ed ai valori culturali che hanno origine da o che esprimono identita' culturali. 3. Espressioni culturali "Espressioni culturali" sono le espressioni che risultano dalla creativita' degli individui, dei gruppi e delle societa' e che hanno un contenuto culturale. 4. Attivita', beni e servizi culturali "Attivita', beni e servizi culturali" si riferisce alle attivita', beni e servizi che, nel momento in cui sono considerati dal punto di vista di un loro specifico attributo, uso o di una loro specifica finalita', incarnano o trasmettono delle espressioni culturali, indipendentemente dal valore commerciale che essi possono avere. Le attivita' culturali possono essere fini a loro stesse o contribuire alla produzione di beni e servizi culturali. 5. Industrie culturali "Industrie culturali" si riferisce alle industrie che producono e distribuiscono beni o servizi culturali quali sono definiti al paragrafo 4. 6. Politiche e misure culturali "Politiche e misure culturali" si riferisce alle politiche ed alle misure relative alla cultura, a livello locale, nazionale, regionale ed internazionale, che siano centrate sulla cultura in quanto tale o destinate ad avere un effetto diretto sulle espressioni culturali degli individui, gruppi o societa', ed anche sulla creazione, produzione, diffusione e distribuzione di attivita', beni e servizi culturali e sull'accesso ad essi. 7. Protezione "Protezione" significa l'adozione di misure volte alla preservazione, salvaguardia e valorizzazione della diversita' delle espressioni culturali. "Proteggere" significa adottare tali misure. 8. Interculturalita' "Interculturalita'" si riferisce all'esistenza ed all'equa interazione tra le diverse culture ed alla possibilita' di generare delle espressioni culturali condivise attraverso il dialogo ed il rispetto reciproco.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 - Regola generale riguardante diritti ed obblighi 1. Le Parti, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, ai principi del diritto internazionale ed agli strumenti universalmente riconosciuti in materia di diritti dell'uomo, riaffermano il loro diritto sovrano di formulare ed attuare le loro politiche culturali, di adottare delle misure per proteggere e promuovere la diversita' delle espressioni culturali e di rafforzare la cooperazione internazionale al fine di raggiungere gli obiettivi di questa Convenzione. 2. Allorche' una Parte attua delle politiche e adotta delle misure per proteggere e promuovere la diversita' delle espressioni culturali sul suo territorio, le sue politiche e misure devono essere compatibili con le disposizioni di questa Convenzione.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 - Diritti delle Parti a livello nazionale 1. Nel quadro delle sue politiche e misure culturali, quali sono descritte all'articolo 4.6, e tenendo conto delle circostanze e dei bisogni che le sono propri, ciascuna Parte puo' adottare delle misure destinate a proteggere e promuovere la diversita' delle espressioni culturali sul proprio territorio. 2. Queste misure possono includere le seguenti: (a) misure normative volte a proteggere e promuovere la diversita' delle espressioni culturali; (b) misure che, in modo appropriato, offrono delle opportunita' per le attivita', beni e servizi culturali nazionali, tra tutti quelli disponibili all'interno del territorio nazionale, per quanto riguarda la creazione, produzione, diffusione, distribuzione ed il godimento, comprese disposizioni relative alla lingua utilizzata per i suddetti attivita', beni e servizi; (c) misure che mirano a fornire alle industrie culturali nazionali indipendenti ed alle attivita' nel settore informale un accesso effettivo ai mezzi di produzione, diffusione e distribuzione di attivita', beni e servizi culturali; (d) misure che sono volte ad accordare assistenza finanziaria pubblica; (e) misure che mirano ad incoraggiare gli organismi senza scopo di lucro e le istituzioni pubbliche e private, gli artisti e gli altri professionisti della cultura, a sviluppare e promuovere il libero scambio e la libera circolazione delle idee e delle espressioni culturali, nonche' delle attivita', dei beni e servizi culturali, e a stimolare la creazione e lo spirito d'impresa nelle loro attivita'; (f) misure che mirano a stabilire e sostenere, in modo adeguato, le istituzioni del servizio pubblico; (g) misure volte a sostenere e supportare artisti ed altri soggetti coinvolti nella creazione di espressioni culturali; (h) misure che mirano a promuovere la diversita' dei media, anche per mezzo del servizio pubblico di radiodiffusione;

Convenzione - art. 7

Articolo 7 - Misure volte a promuovere le espressioni culturali 1. Le Parti si impegnano a creare sul loro territorio un ambiente che incoraggia gli individui ed i gruppi sociali: (a) a creare, produrre, diffondere e distribuire le loro proprie espressioni culturali e ad avervi accesso, tenendo nel dovuto conto le condizioni ed i bisogni particolari delle donne e dei diversi gruppi sociali, comprese le persone che appartengono alle minoranze ed alle popolazioni indigene; (b) ad avere accesso alle diverse espressioni culturali provenienti dal loro territorio e dagli altri Paesi del mondo. 2. Le Parti si impegnano anche a riconoscere l'importante contributo degli artisti e di tutti coloro che sono coinvolti nel processo creativo, delle comunita' culturali e delle organizzazioni che li sostengono nel loro lavoro, ed il loro ruolo centrale nell'alimentare la diversita' delle espressioni culturali.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 - Misure per proteggere le espressioni culturali 1. Senza pregiudizio per le disposizioni degli articoli 5 e 6, una Parte puo' individuare l'esistenza di situazioni speciali in cui le espressioni culturali sul suo territorio, sono esposte ad un rischio di estinzione, ad una grave minaccia o comunque necessitano di misure di salvaguardia urgenti. 2. Le Parti possono adottare tutte le misure appropriate per proteggere e preservare le espressioni culturali nelle situazioni menzionate al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni di questa Convenzione. 3. Le Parti fanno rapporto al Comitato Intergovernativo previsto all'articolo 23 su tutte le misure adottate per far fronte alle esigenze del caso ed il Comitato puo' formulare le raccomandazioni del caso.

Convenzione - art. 9

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.