DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007, n. 37

Type DPR
Publication 2007-02-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 14/4/2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzio...ne;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 70, 115, 116 e 119;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ed in particolare l'articolo 226 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 gennaio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1.All'articolo 226, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le parole: "e non aver superato i 65 anni di eta" sono sostituite dalle seguenti: ", non aver superato i 75 anni di eta' e, raggiunto il sessantacinquesimo anno di eta', avere effettuato una visita medica presso uno dei medici di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che accerti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il rilascio e la conferma di validita' della patente di guida della categoria B".

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bianchi, Ministro dei trasporti

Turco, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle

infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 294

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