LEGGE 29 marzo 2007, n. 38
Entrata in vigore del provvedimento: 1/4/2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Parisi, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Avvertenza: Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2007. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 33.
Allegato
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2007, N. 4 All'articolo 1: al comma 1, al primo periodo, le parole: "la spesa di euro 30.000.000 per l'Afghanistan" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 40.000.000 per l'Afghanistan"; al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo"; al comma 3, dopo le parole: "incarichi temporanei di consulenza" sono inserite le seguenti: "o specifiche attivita" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone aventi nazionalita' dei Paesi in cui si svolgono gli interventi di cui al presente articolo, ovvero di nazionalita' italiana, di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalita' richieste"; dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. Ai fini dell'organizzazione, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della Conferenza internazionale di pace per l'Afghanistan proposta dal Governo italiano, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2007. 6-ter. In occasione dell'Anno europeo per le pari opportunita' e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 50.000 per l'organizzazione a Roma di una Conferenza per le pari opportunita' a difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei territori in cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto"; dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. Nel quadro degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 e' destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso, con particolare riferimento al sub-munizionamento anti-persona disperso da bombe a grappolo". All'articolo 2: al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo"; al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) al sostegno delle attivita' didattico-formative nel settore della pubblica istruzione"; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attivita' disposte dal presente articolo con riferimento all'Iraq"; dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad, nel quadro delle attivita' di cui al comma 3, assicura il coinvolgimento di tutti i soggetti iracheni interessati nella valutazione delle modalita' di realizzazione della missione di cui ai commi 1 e 2"; al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", assegnando priorita' all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali"; al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: "incarichi temporanei di consulenza" sono inserite le seguenti: "o specifiche attivita" e, al secondo periodo, dopo le parole: "nazionalita' italiana" sono inserite le seguenti: ", di Paesi dell'Unione europea"; dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: "14-bis. I programmi del corso di formazione di cui al comma 14 si conformano al diritto umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonche' alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale". ((...)).
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