DECRETO 7 maggio 2007, n. 69
Entrata in vigore del provvedimento: 27/6/2007
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», nel testo modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 di riorganizzazione del Ministero (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004), modificato con decreto 22 marzo 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'articolo 2, comma 1-bis, che dispone che i criteri di organizzazione siano attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», ed in particolare le disposizioni relative al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici;
Visto l'articolo 20, comma 1, in materia di trattamento di dati sensibili, che dispone che lo stesso e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge;
Visto l'articolo 21, comma 1, in materia di trattamento di dati giudiziari, che dispone che lo stesso e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali;
Considerato che i citati articoli 20 e 21 stabiliscono, altresi', che le disposizioni di legge o il provvedimento del Garante devono specificare le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili;
Considerato che gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 22 dello stesso Codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che ai sensi del citato articolo 20, commi 2 e 4, l'identificazione dei tipi di dati e di operazioni da parte dei soggetti pubblici deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), aggiornata e integrata periodicamente;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'adozione dei decreti ministeriali di natura regolamentare previsti per legge;
Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, contenente un modello di riferimento per redigere il regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);
Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, connesso in particolare all'adempimento di obblighi in materia di appalti e di comunicazioni e certificazioni antimafia, Capo IV, punto 2, di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 21 dicembre 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006);
Considerato che i principi, i presupposti, le modalita' ed i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sensibili e giudiziari, con particolari garanzie per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato alcune operazioni svolte, in particolare, mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalita' di interessati, le interconnessioni e i raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, oppure tra banche di dati gestite da diversi titolari, nonche' la comunicazione dei dati a terzi o la loro diffusione;
Ritenuto di individuare analiticamente in particolare tra le predette operazioni quelle effettivamente svolte nel Ministero e in particolare la comunicazione a terzi di dati sensibili e giudiziari;
Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Ministero deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reso in data 1° febbraio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota in data 17 aprile 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento e individuazione dei tipi di dati trattati
1.Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito denominato «Codice», ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere oggetto di trattamento da parte del Ministero delle comunicazioni, nonche' le operazioni eseguibili nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
2.Gli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 7 ed il relativo indice riepilogativo, che sono parte integrante del presente regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali e' consentito il relativo trattamento. Vengono identificate anche le operazioni eseguibili e indicate le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi, descrivendo il contesto nel quale e' effettuato il trattamento e le caratteristiche principali del flusso informativo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203. - Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2004, n. 167. - Si riporta il comma 1-bis dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: «1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.». - Si riportano gli articoli 20, 21, 22 e 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174: «Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite. 2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2. 4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.». «Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari). - 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.». «Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari). - 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato. 2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. 4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato. 5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata per la verifica dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'. 7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalita' che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. 8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. 9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi. 10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi. 11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge. 12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.». «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il compito di: a)-f)(omissis); g) esprimere pareri nei casi previsti;». - Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». Nota all'art. 1: - Per gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano note alle premesse.
Art. 2
Rispetto dei principi del Codice
1.Il Ministero delle comunicazioni adotta modalita' di trattamento di dati sensibili e giudiziari volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato, nel contemperamento dei diversi interessi meritevoli di tutela.
2.Il trattamento di dati sensibili o giudiziari riconducibili ai tipi individuati dal presente regolamento ha sempre luogo previa verifica del rispetto dei principi del «Codice», ed in particolare dei principi di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3.Il trattamento dei dati di cui al comma 2 ha sempre luogo previa verifica dell'indispensabilita' delle operazioni eseguibili, strumentali al perseguimento di finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche' dell'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni, fatte salve le limitazioni ulteriori previste per particolari tipi di operazioni da disposizioni di legge e di regolamento.
4.Ogni dato sensibile o giudiziario trattato in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali, contenuta nel «Codice» ed in altre fonti dell'ordinamento, nonche' ogni dato erroneamente pervenuto, e' inutilizzabile, ai sensi degli articoli 11 e 22, comma 5, del «Codice».
Note all'art. 2: - L'art. 11 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il seguente: «Art. 11 (Modalita' del trattamento e requisiti dei dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; e) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. 1 dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.». - Per l'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano note alle premesse.
Art. 3
Riferimenti normativi e aggiornamento dei tipi di dati e di operazioni
1.Ai fini del presente regolamento, le definizioni utilizzate sono quelle indicate all'articolo 4 del «Codice».
2.Ai fini di una maggiore semplificazione e leggibilita' del presente regolamento, le disposizioni di legge e regolamentari, citate nella parte descrittiva relativa alle «fonti normative» o in altra parte degli allegati, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.
Il Ministro: Gentiloni Silveri
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 87
Nota all'art. 3: - L'art. 4 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il seguente: «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; c) «dati identificativi», i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; g) «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; i) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile; o) «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti; q) «Garante», l'autorita' di cui all'art. 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per: a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione. salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile; b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale; c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comuni-cazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'art. 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio; f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione; m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. 3. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per: a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'art. 31; h) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento; c) «autenticazione informatica», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identita'; d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; e) «parola chiave», componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica; f) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa puo' accedere, nonche' i trattamenti ad essa consentiti; g) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalita' di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. 4. Ai fini dei presente codice si intende per: a) «scopi storici», le finalita' di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze dei passato; b) «scopi statistici», le finalita' di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici; c) «scopi scientifici», le finalita' di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.».
Indice dei Trattamenti
INDICE DEI TRATTAMENTI N. Allegato Denominazione del trattamento
1
Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo, anche a tempo parziale o temporaneo: procedure concorsuali e di assunzione, stato giuridico, trattamento economico e missioni, quiescenza, previdenza, assistenza fiscale, relazioni sindacali, formazione, pari opportunita- affidamento e gestione di incarichi a consulenti, esperti e professionisti.
2 Gestione del rapporto di lavoro: igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria - attivita' relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile e all'invalidita' derivante da cause di servizio e da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa - concessione di benefici e sussidi al personale.
3 Patrocinio e difesa dell'amministrazione, in sede giudiziale e stragiudiziale, o nelle controversie di lavoro, nelle controversie di competenza del Giudice Ordinario, nei ricorsi inerenti l'esercizio di funzioni amministrative di competenza del Giudice Amministrativo - istruttoria e decisione di ricorsi amministrativi - rimborso spese legali - consulenza giuridica.
4 Valutazione dell'attivita' amministrativa e qualita' dei risultati dei dirigenti - attivita' ispettive e accertamento di responsabilita' - Esame di esposti relativi al funzionamento di Uffici e al comportamento di dipendenti - Procedimenti disciplinari.
5 Indirizzo e controllo politico-amministrativo e rapporto di servizio di titolari di cariche elettive e funzioni onorarie: accertamento delle cause incompatibilita' o decadenza da cariche pubbliche - designazione di rappresentanti in commissioni, enti e uffici, anche estranei all'amministrazione - pubblicita' delle attivita' di commissioni e organi collegiali - atti di sindacato ispettivo e documentazione delle attivita' degli organi del Ministero - conferimento di onorificenze e concessione di patrocini.
6 Rilascio di autorizzazioni generali, licenze ed altri titoli abilitativi nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - attivita' di vigilanza e controllo. Rilascio di autorizzazioni generali, licenze ed altri titoli abilitativi nell'ambito dei servizi postali - attivita' di vigilanza e controllo.
7 Rilascio di autorizzazioni generali, licenze ed altri titoli abilitativi nell'ambito dei servizi postali - attivita' di vigilanza e controllo.
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