DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2007, n. 70

Type DPR
Publication 2007-04-04
Ultimo aggiornamento 2007-06-13
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse. - La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999». - Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»: «Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale). - 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano. 2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e' costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato. 3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge. 4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.». - Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine»: «Art. 17 (Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e' sostituito dal «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini», cui compete la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani. 2. Il Comitato e' organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva su tutti i vini designati con nome geografico. 3. Il Comitato e' composto da una sezione interprofessionale, costituita dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, e da una sezione amministrativa, costituita da personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che svolge anche i compiti di segreteria. 4. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono nominati i componenti della sezione interprofessionale del Comitato secondo la seguente ripartizione: a) due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero; d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero; e) sei membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome; f) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse; g) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino; h) due membri esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia; i) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino; l) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza dei consigli interprofessionali di cui all'art. 20; m) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'art. 19, in rappresentanza dei consorzi stessi; n) un membro scelto fra tre designati dai consigli interprofessionali di cui all'art. 20; o) tre membri, di cui uno per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia centrale e uno per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori; p) sei membri, di cui due per l'Italia settentrionale, due per l'Italia centrale e due per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale; q) tre membri scelti fra sei designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli; r) due membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici, scelti fra quattro designati dalle associazioni nazionali riconosciute di assistenza e tutela del movimento cooperativo; s) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli; t) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli; u) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli; v) un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali; z) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori. 6. 7. Il Presidente ed i componenti di cui al comma 5 durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non piu' di due volte. 8. Il Comitato: a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, proponendo strategie di intervento; b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro disciplinari di produzione; c) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica tipica; d) promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una piu' estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge; e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche; f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali; g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge; h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui all'art. 13, comma 2; i) promuove attivita' di controllo per una corretta produzione, trasformazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica; l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni, le indagini relative alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti, nonche' alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica; m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini italiani a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica. 9. Il Comitato puo' costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato puo' altresi' intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'art. 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. 10. Il Comitato e' legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitu', rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonche' alla qualita' ed all'immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica. 11. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, sono poste a carico dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 12. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.». - Si trascrive il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»: «Art. 12 (Ricerca, formazione e informazione). - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione forestale anche in conformita' al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nonche' attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scientifiche operanti nel settore forestale. 2. Le regioni curano la formazione professionale degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale. 3. E' istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, costituito da rappresentanti dello Stato, delle regioni e delle categorie economiche del comparto forestale, con il compito di promuovere azioni per il mercato dei prodotti e servizi forestali. 4. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, cui partecipano le regioni interessate, con il compito di suggerire nuovi indirizzi di ricerca sulla base delle esigenze degli operatori del settore e coordinare il trasferimento dei risultati a questi ultimi. 5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove attivita' di informazione e di educazione sul significato e lo stato del bosco e sulle esternalita' da esso svolte in favore della societa', avvalendosi a tale scopo anche del sistema per l'educazione ambientale coordinato dal Ministero dell'ambiente, in collaborazione con quest'ultimo.». - Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «Art. 4 (Piano assicurativo agricolo annuale). - 1. L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e' determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, di seguito denominato: «Piano assicurativo», tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. 2. Il Piano assicurativo e' elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da: a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede; b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA); d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); e) un rappresentante della Cooperazione agricola; f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI); g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA). 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e sono nominati i relativi componenti. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese. 4. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per: a) tipologia di polizza assicurativa; b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) evento climatico avverso, garanzia; d) tipo di coltura e/o strutture. 5. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche: a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree; b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.». - Si trascrive il testo dell'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante «Disciplina dell'attivita' sementiera»: «Art. 19. - Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse. Nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varieta' finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome. Dopo il 1° luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad altre varieta' componenti. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre varieta' componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varieta' componenti sono indicate come tali. L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. L'iscrizione e' disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novita' vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potra' essere integrata da due specialisti della specie di coltura. La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri importanti dalle altre varieta' iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41. Per la varieta' di cui non si conosca il costitutore o esso piu' non esista, l'iscrizione puo' essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varieta' ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza della varieta' e la produzione di sementi di base. L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varieta' assume, ai fini della presente legge, la facolta' e gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base. Le varieta' di sementi gia' iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo. A richiesta del costitutore puo' essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varieta' sintetiche. Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui al primo comma del presente articolo e' dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varieta' e' dovuta la tassa di concessione governativa «una tantum» di lire 10.000. Per le varieta' iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute. Una varieta' geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, puo' essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonche' dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversita' biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena. Nel caso di prodotti ottenuti da una varieta' geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresi' le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari: a) non presentino rischi per il consumatore; b) non inducano in errore il consumatore; c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale. La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varieta' geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'art. 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.». - Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita»: «Art. 5 (Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas). - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di esperti che, entro un anno dall'insediamento, predispone una relazione con la quale sono indicati: a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attivita' di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonche' alle modalita' per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui; b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari; c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le aree golenali sulle quali e' possibile intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonche' le modalita' e le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione degli interventi; d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non destinati all'attivita' di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonche' alle modalita', per la valorizzazione energetica di detti residui; e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attivita' forestali; f) i criteri e le modalita' per la valorizzazione energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in particolare da attivita' zootecniche; g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW; h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per l'attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere. 2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ed e' composta da un membro designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede, da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da un membro designato dal Ministero delle attivita' produttive, da un membro designato dal Ministero dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e da cinque membri designati dal Presidente della Conferenza unificata. 3. Ai componenti della Commissione non e' dovuto alcun compenso, ne' rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali spese per i componenti provvede l'amministrazione di appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni. 4. La commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati, nonche' del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene conto altresi' delle conoscenze acquisite nell'ambito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 di «revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra». 5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o piu' decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il bilancio dello Stato.». - Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante «Disciplina dell'agriturismo»: «Art. 13 (Osservatorio nazionale dell'agriturismo). - 1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attivita' di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonche' allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia. 2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici piu' rappresentative a livello nazionale. 3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore. 4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari»: «Art. 2 (Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualita' e dei prezzi nelle filiere agroalimentari). - 1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualita' e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy: a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attivita' produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi; b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: ", con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane"». 2. Per favorire il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 e all'art. 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e' organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia - di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, e' elevata a tre unita'. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere e' compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unita' effettivamente in servizio dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarita' dell'attivita' istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva. 3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attivita' degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.». - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419, recante «Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova»: «Art. 1. - Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova, previste dal regolamento n. 1619/68 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea il 15 ottobre 1968 e dal relativo regolamento di applicazione n. 95/69 adottato dalla commissione della Comunita' economica europea il 17 gennaio 1969, nonche' delle disposizioni contenute nella presente legge e' esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si avvale degli organi preposti dalle leggi vigenti agli accertamenti per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari. Le regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, provvedono per la materia, oggetto della presente legge, a coordinare la loro specifica attivita' col Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nulla e' innovato per quanto riguarda la osservanza delle vigenti norme sanitarie e le competenze dell'Amministrazione sanitaria. Gli organi di cui al precedente primo comma esercitano i controlli previsti dai citati regolamenti n. 1619/68 e n. 95/69 anche alla importazione delle uova dai Paesi terzi nella Comunita' europea ed alla esportazione verso i Paesi terzi di uova imballate.». - Si trascrive il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»: «Art. 20 (Istituti della concertazione) - 1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo. 2. Le modalita' delle ulteriori attivita' di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.». - Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «Art. 9 (Intesa di filiera). - 1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa puo' definire: a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato; c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura; d) modalita' di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualita'; e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza; f) azioni al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori; g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. 2. L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per la stipula delle intese di filiera, nonche' quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera. 3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. 5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita' con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.». - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «Art. 2 (Tavolo azzurro). - 1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per la concertazione permanente di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e' istituito il "Tavolo azzurro". 2. Il Tavolo azzurro e' coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed e' composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Il Tavolo azzurro e' sentito, altresi', sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'art. 4, nonche' in relazione ad ogni altra finalita' per la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi l'opportunita'. 4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai Comitati di cui agli articoli 3, 9 e 10 e' assicurata nell'ambito delle attivita' istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». «Art. 9 (Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura) - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di cui all'art. 3, comma 1, lettere r), s), t) e u), definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare riferimento al perseguimento di quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e d). 2. Per le attivita' di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma, di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca. 3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne puo' proporre la pubblicazione. 4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura e' presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed e' composto da: a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca; b) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali; c) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) un esperto in sanita' veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute; e) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro delle attivita' produttive; f) tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM); g) un esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per la nutrizione, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali; h) due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario; i) un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una terna designata dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori; j) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca; k) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente piu' rappresentativa; l) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; m) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. 5. Il Comitato e' chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore. 6. Il Comitato ha durata triennale ed e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.». - Si trascrive il testo degli articoli 44 e 45 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino»: «Art. 44 (Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi). - 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituita la commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, per gli aspetti per i quali non esistono metodi di analisi comunitari ufficiali o metodi riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), in relazione all'art. 46, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 1493/1999. 2. La commissione di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' composta da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze, della salute e delle attivita' produttive, nonche' eventualmente di enti o istituti specializzati nei particolari settori. 3. In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro delle politiche agricole e forestali puo', con proprio decreto, articolare la commissione di cui al comma 1 in piu' sottocommissioni, determinandone la composizione. 4. Le mansioni di segreteria della commissione di cui al comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono esercitate da funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali.». «Art. 45 (Comitato di coordinamento per il servizio repressione frodi). - 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito il comitato di coordinamento per il servizio repressione frodi con il compito di: a) realizzare una costante collaborazione e un coordinamento tra le varie amministrazioni incaricate della repressione delle frodi; b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi in base a indirizzi uniformi; c) proporre eventuali modifiche alle disposizioni vigenti in materia di vigilanza. 2. Il comitato di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' composto da tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni di presidente, da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da tre rappresentanti del Ministero della salute e da un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'interno e del Ministero delle attivita' produttive. 3. Le mansioni di segreteria del comitato di cui al comma 1 sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia.». - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale». «Art. 4 (Codex Alimentarius e contributo straordinario all'Istituto nazionale della nutrizione). - 1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, e' autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la spesa di lire 250 milioni annue. 2. Al fine di incrementare l'attivita' di ricerca nel campo della qualita' nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, e' attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi e 250 milioni per l'anno 2002 e a lire 250 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.». - La legge 3 dicembre 1962, n. 1799, reca «Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione.». - Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»: «Art. 4. - 1. E' istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da tre rappresentanti del Ministero - dei quali uno appartenente all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il Ministero delle politiche agricole e forestali - e da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare idonee forme di cooperazione atte a consentire una piu' efficace operativita' dell'azione istituzionale dell'Ispettorato. 2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non e' riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.». «Art. 5. - 1. E' istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da rappresentanti di tutti gli organismi di controllo di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 462 del 1986, con il compito di rendere piu' agevole la concertazione di azioni volte ad attuare una piu' energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio. 2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non e' riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.». - Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante «Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti»: «Art. 9 (Commissione). - 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituita una Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonche' sulle modifiche da apportare agli allegati al presente decreto. 2. La Commissione e' composta da: a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti all'Ispettorato centrale repressione frodi; b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive; d) un rappresentante del Ministero della salute; e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle dogane, area centrale verifiche e controlli tributi doganali ed accise - Laboratori chimici); f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; g) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'; h) un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; i) tre rappresentanti delle organizzazioni di produttori di fertilizzanti, designati dalle Associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative; l) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle Associazioni di categoria piu' rappresentative; m) un rappresentante dei commercianti, designato dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa; n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa; o) un rappresentante regionale designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; p) cinque esperti in materia di fertilizzanti, cosi' suddivisi: quattro docenti universitari ed uno in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, scelti dal Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera p), in caso di impedimento possono delegare formalmente loro sostituti, di volta in volta. 4. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non piu' di una volta. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la Commissione puo' regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali coadiuvato da un membro della Commissione stessa. 5. Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.».

Art. 4

Disposizioni comuni

1.Gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dei suddetti organismi possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli stessi. In caso di nomina di nuovi componenti, si tiene conto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo

Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2007

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,

registro n. 2, foglio n. 395

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