DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 72
Entrata in vigore del provvedimento: 30/6/2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 32-quater, che individua gli organi tecnici del Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 9 e 35;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;
Udito il parere n. 111/2007 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I Riordino del consiglio superiore delle comunicazioni
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Ordinamento). - 1. Il Consiglio superiore esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale, per l'esame delle questioni di massima e di quelle di particolare importanza, individuate dal presidente, ovvero a mezzo delle sezioni o della giunta di cui al comma 6. 2. Le sedute non hanno carattere pubblico; per la loro validita' e' necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto a parteciparvi. 3. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 4. Il Consiglio articola in tre sezioni, ciascuna composta di almeno sette componenti tra cui un presidente, nonche' nella giunta di cui al comma 6. 5. Le competenze delle sezioni sono le seguenti: a) sezione I: atti di pianificazione e programmazione, atti in materia tariffaria; norme e prescrizioni tecniche; b) sezione II: convenzioni in genere; accordi internazionali; accordi con regioni ed enti locali; affari non suscettibili di rientrare nella competenza delle altre sezioni o della giunta; c) sezione III: ricerca e sperimentazione, nuove tecnologie; multimedialita' ed intermedialita'; istruzione, formazione ed aggiornamento professionale. 6. Per l'esame degli argomenti che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato, nonche' delle problematiche che possano concernere la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di difesa comune anche dell'ordine pubblico, il parere del Consiglio superiore e' reso dalla giunta, costituita nell'ambito del Consiglio superiore, presieduta dal Presidente del Consiglio superiore e composta da non piu' di sette membri tra cui il rappresentante del Ministero della difesa. I membri della giunta, cosi' come il presidente del Consiglio superiore, devono essere muniti del nulla osta di segretezza (NOS) e tenuti all'osservanza delle norme unificate per la tutela del segreto. La richiesta di un parere della giunta, ove non proveniente dallo stesso Ministro, deve essere dal medesimo specificamente autorizzata. I commi 2 e 3 si applicano anche alle deliberazioni della giunta. 7. La nomina dei presidenti di sezione e l'assegnazione di ciascun componente del Consiglio alla giunta e alle sezioni viene stabilita con decreto del Ministro, che, su proposta motivata del presidente, puo' modificarla. 8. (Abrogato).».
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243
1.All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, dopo la parola: «generale» sono aggiunte le seguenti: «e la giunta».
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, come modificato dal presente decreto: Art. 4 (Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore e disposizioni procedurali). - 1. Il presidente del Consiglio superiore esercita le seguenti attribuzioni: a) convoca e presiede l'adunanza generale e la giunta; b) assegna gli affari all'adunanza generale, alle singole sezioni o alla giunta, in conformita' alle previsioni dell'art. 3, e partecipa alle loro sedute con diritto di voto; c) designa i relatori per gli affari assegnati all'adunanza generale; puo' richiedere, per determinati affari che attengano nello stesso tempo alle competenze di due sezioni, il parere congiunto delle medesime, assumendo la loro presidenza nella seduta congiunta; d) ha facolta' di invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno e di chiamare a partecipare ai lavori gli esperti indicati all'art. 2, comma 5; e) ha facolta' di disporre l'audizione, anche preventiva, di altre amministrazioni dello Stato o di enti od organismi comunque interessati ai singoli pareri ovvero di esperti in relazione alle specifiche questioni oggetto del parere. 2. I presidenti delle sezioni ed il presidente della giunta convocano e presiedono i rispettivi collegi; designano i relatori degli affari di loro competenza; coordinano i lavori dei collegi; possono invitare alle riunioni da loro presiedute, con l'accordo del presidente del Consiglio superiore, i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno. 3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente del Consiglio superiore e quelle dei presidenti di giunta e di sezione sono rispettivamente esercitate dal presidente di sezione o dal componente con maggiore anzianita' di appartenenza all'organo ed, in caso di parita', dal presidente o dal componente piu' anziano d'eta'. 4. L'avviso di convocazione per ciascuna seduta del Consiglio superiore deve pervenire con l'ordine del giorno a ciascun componente, di regola, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta. 5. Il presidente del Consiglio superiore, sentito il Consiglio in seduta plenaria o la sezione, a seconda della competenza, puo' disporre l'audizione dei soggetti interessati all'oggetto della richiesta di parere ed altresi' effettuare consultazioni di terzi, quali operatori scientifici od economici ed enti esponenziali. L'attivita' istruttoria si conforma ai principi del pluralismo, delle pari opportunita', della speditezza e tempestivita'. 6. Nei pareri del Consiglio superiore e' dato atto dell'attivita' istruttoria svolta.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Ufficio di segreteria). - 1. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, composto dal segretario dell'adunanza generale, che lo dirige e che svolge anche funzioni di segretario della giunta, con qualifica dirigenziale, dal segretario delle sezioni, nonche' dal restante personale occorrente, scelti tra il personale del Ministero delle comunicazioni. Al personale dell'ufficio di segreteria non spetta alcun compenso aggiuntivo rispetto al proprio trattamento. 2. Il segretario dell'adunanza generale e' responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Consiglio superiore, svolge attivita' di supporto al presidente e sovrintende al segretario delle sezioni. 3. Il segretario dell'adunanza generale e della giunta e il segretario delle sezioni nell'ambito delle rispettive competenze curano l'invio ai componenti degli avvisi di convocazione delle sedute con gli ordini del giorno, stendono i verbali di seduta, ed assicurano ogni altro adempimento occorrente ai fini del regolare svolgimento dell'attivita' collegiale. 4. La consistenza della dotazione di personale addetto all'ufficio di segreteria viene stabilita con decreto del Ministro, nell'ambito della dotazione organica del Ministero. 5. L'assegnazione del personale all'ufficio di segreteria avviene, su parere favorevole del presidente, tenuto conto delle esigenze del Consiglio e dell'esperienza professionale maturata, in relazione ai compiti da svolgere.».
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali del presente capo
1.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i componenti del Consiglio superiore cessano dall'incarico. Al rinnovo del Consiglio si provvede secondo le modalita' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, come modificato dal presente regolamento. ((1))
2.A decorrere dal 1° luglio 2006, l'importo della indennita' fissa spettante al Presidente ed ai componenti del Consiglio superiore delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005, e' ridotta, rispettivamente, del 15 per cento e del 25 per cento.
Capo II Razionalizzazione e ricognizione degli organismi confermati
Art. 6
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori
1.Il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori, di cui agli articoli 9 e 35 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' ridenominato: «Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori».
2.Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 34, comma 3, del citato testo unico della radiotelevisione, il Codice di autoregolamentazione media e minori e' adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451. Con decreto del Ministro delle comunicazioni e', altresi', determinata la composizione del Comitato di cui al comma 1.
3.La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato. 3. Fino alla costituzione del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare, ai sensi della normativa vigente, il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori.
Note all'art. 6: - Per il testo degli articoli 9 e 35 del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 34, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, e' il seguente: «Art. 34 (Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport). - (Omissis). 3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.». - Il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - La legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante: «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Art. 7
Ricognizione degli organismi confermati
3.Gli organismi di cui ai commi 1 e 2 e il loro funzionamento non comportano oneri a carico del Ministero delle comunicazioni.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, per il testo dell'art. 32-quater del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 e per il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156, e' il seguente: «Art. 14 (Composizione). - 1. Il Ministero delle comunicazioni, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione consultiva nazionale con il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. La commissione e' costituita da funzionari dei Ministeri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno.». - Il testo dell'art. 7, comma 1, lettera e) del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, e' il seguente: «Art. 7 (Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative). - 1. La Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative: (omissis); e) provvede all'attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche; gestisce i rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali ad esclusione di quelli relativi alle materie di competenza dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e coordina l'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni;».
Art. 8
Durata e proroga degli organismi
1.Gli organismi di cui agli articoli 6 e 7 durano in carica tre anni decorrenti dalla data della entrata in vigore del presente regolamento.
2.Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi di cui agli articoli 6 e 7 presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.
Art. 9
Soppressione di organismi
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, per il testo dell'art. 32-quater del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e per il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 (Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1993, n. 253): «Art. 2. - 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994. 2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto. 3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993. 3-bis. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' richiedere ai soggetti interessati, oltre alla documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'art. 4, dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta', rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l'attestazione degli elementi istruttori necessari per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, successivamente al rilascio delle concessioni, procede alla verifica di tali attestazioni e, in caso di dichiarazioni false, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la revoca della concessione, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. 4. (abrogato).».
Capo III Disposizioni finali
Art. 10
Disposizioni finanziarie
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva per il Consiglio superiore delle comunicazioni, ivi compresi gli oneri di funzionamento e i compensi per i componenti, e' ridotta del trenta per cento ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento e tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 135
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, e' il seguente: «58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.». - Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse.