DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 78
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario: «Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per: a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici; b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni; c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica. 3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3. 5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».
Art. 8
Conferme di organismi diversi
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, recante «Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1993, n. 289: «Art. 8 (Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami). - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' costituita una Commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti. 2. I componenti della Commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati. 3. La Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'art. 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni. 4. La Commissione svolge altresi' funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'art. 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. La Commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 9, nonche' sulla definizione delle tariffe di cui all'art. 11, comma 1. 6. All'onere per il funzionamento della Commissione quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995.». - Si riporta il testo dell'art. 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, recante «Modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1939, n. 41: «Art. 7. - E' istituito il Comitato centrale metrico. Il Comitato centrale metrico e' composto: a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente; b) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico; d) da un rappresentante di ciascuno degli istituti metrologici primari; e) da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; f) da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche; g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni; h) da un esperto in metrologia legale, con particolare conoscenza di quella comunitaria. Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con il competente assessore regionale. Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Il Comitato e' nominato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura incarica quattro anni. Per ogni membro effettivo puo' essere nominato un membro supplente Spetta al Comitato: a) dare parere sulle questioni tecniche ad esso sottoposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi e per gli effetti del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, nonche' sulle questioni correlate all'applicazione delle disposizioni metrologiche comunitarie e all'armonizzazione con esse di quelle nazionali; b) compilare le istruzioni sui metodi e le norme da usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi; c) compiere l'esame definitivo prescritto dagli articoli 79, 88 e 110 del regolamento metrico in caso di disaccordo fra l'ispettore metrico e l'utente e le direzioni ed imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore; d) proporre le norme di insegnamento per il corso di tirocinio degli ispettori metrici in prova; e) vigilare sull'andamento scientifico tecnico dell'Ufficio centrale metrico e determinare il materiale scientifico ad esso occorrente; f) sorvegliare i lavori per la verificazione decennale dei campioni prototipi; g) proporre eventuali riforme per l'ordinamento dei servizi metrici e dei saggi. Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.». - Si riporta il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, supplemento ordinario: «Art. 136 (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti). - 1. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio». 2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attivita' produttive, e' composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e' presieduto dal Ministro delle attivita' produttive o da un suo delegato. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e dura in carica tre anni. 3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle materie trattate. 4. E' compito del Consiglio: a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti; b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie; c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi; d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti; e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie; f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea; h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attivita' normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalita' e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1995, n. 249: «Art. 4 (Comitato per la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa). - 1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, e' istituito il Comitato per la razionalizzazione, la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio - Ufficio coordinamento produzione materiali di armamento, nonche' da tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza, consulenza o partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore. 2. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del Comitato sono nominati per un quinquennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato e' costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato puo' essere confermato per un solo quinquennio successivo a quello di prima nomina. 3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria del commercio dell'artigianato 14 ottobre 1999, n. 462, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8, 8-bis e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalita' ed i criteri per la concessione di contributi per favorire la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1999, n. 288: «Art. 4 (Comitato per la riconversione produttiva nel campo civile e duale dell'industria della difesa). - 1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione anche degli interventi di cui all'art. 2 il comitato di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, e' integrato con un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante della Confindustria. 2. Il comitato esprime i pareri in merito ai punteggi da attribuire per ciascuno dei criteri di priorita' indicati nell'art. 5 nonche' sui singoli programmi di investimento.».
Art. 9
Riduzione delle spese
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. Per le spese di funzionamento degli organismi di cui all'articolo 5, il confronto e' con l'esercizio 2006.
2.Per i componenti degli organismi di cui agli articoli 6 e 7 restano ferme le misure dei compensi, previsti dalle vigenti disposizioni, corrisposti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per l'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per i componenti del Comitato tecnico, di cui all'articolo 5, i compensi vigenti sono determinati, rispettivamente, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2006 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 1° marzo 2007.
3.In caso di mancata adozione dei decreti di cui al comma 11 dell'articolo 1, al comma 5 dell'articolo 2 ed al comma 5 dell'articolo 3, entro i termini normativamente previsti per il riordino degli organismi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano comunque sui compensi e trattamenti accessori dei componenti degli organismi riordinati le riduzioni di cui al comma 1, con effetto dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario: «58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.». - Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario). - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente, si veda la nota al titolo.
Art. 10
Durata in carica e proroga
1.Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ((1))
2.Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dello sviluppo economico, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.
3.Per l'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per il Comitato tecnico di cui all'articolo 5, resta ferma la durata triennale dei vigenti incarichi prevista, rispettivamente, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2006 e dal decreto ministeriale in data 18 ottobre 2006 di costituzione dello stesso Comitato tecnico.
4.La durata dei rapporti contrattuali dei componenti degli organismi di cui agli articoli 6 e 7 non puo' eccedere i limiti temporali di proroga degli organismi stessi ai sensi del comma 1.
Art. 11
Pari opportunita' tra uomini e donne
1.I componenti degli organismi di cui al presente regolamento sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
Art. 12
Coordinamento normativo
1.Le disposizioni sul riordino degli organismi, di cui al presente regolamento, sono coordinate con l'assetto degli organi operanti nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico e delle articolazioni organizzative delle strutture ministeriali, mediante regolamento di organizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 180
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)