DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 90
Entrata in vigore del decreto: 25-7-2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Ritenuta la necessita' di procedere alla razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 gennaio e del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Conferma degli organismi esistenti
Art. 2
Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali
1.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione tecnico scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, e' ridenominata «Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali».
3.La Commissione e' composta da trentatre' membri, tra cui il Presidente, aventi una comprovata esperienza e competenza in una o piu' discipline attinenti l'attivita' della Commissione stessa, nominati con incarico di esperto anche tra il personale delle pubbliche amministrazioni. I suddetti componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4.Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, si provvede a disciplinare le modalita' di funzionamento e di organizzazione interni della Commissione.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1986, n. 49, come modificato dal presente decreto: «Art. 14. - 1. Per gli interventi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma. 2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'art. 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato art. 21, il CIPE fissa le modalita' per l'affidamento dei lavori da parte delle Amministrazioni interessate. 3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, e' altresi' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi. 4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potra' svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130. 5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando: a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravita' delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi; b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 6. Per le finalita' di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988. 7. (Abrogato). 8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorche' concernano opere o impianti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. .312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sono ammessi al finanziamento previo parere favorevole del competente comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali. 9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984, del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 1986 si provvede, fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI, le modalita' di cui al precedente comma 2. 10. E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere: a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente; b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera a), legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'esercizio delle competenze statali di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale. 11. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione di progetti di iniziative di educazione ambientale presentati da Amministrazioni statali, enti locali e associazioni ambientaliste. Il Ministro per l'ecologia e' tenuto a presentare annualmente, in sede di allegato alla Relazione previsionale e programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalita' di utilizzazione delle somme stanziate. 12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per l'ecologia e' autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti. 13. II contingente di personale comandato previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato a 50 unita'. 14. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennita' e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre le spese per compensi per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.». - La legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: »Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario.
Art. 3
Segreteria tecnica per la protezione della natura
1.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' ridenominata: "Segreteria tecnica per la protezione della natura" e fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istituzione e l'aggiornamento delle aree protette terrestri, per l'adozione del programma per le aree naturali protette terrestri di rilievo internazionale e nazionale, per l'approvazione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, nonche' per il supporto alla gestione, al funzionamento ed alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree.
Art. 4
Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile
1.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.
2.La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonche' fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo.
3.La Segreteria tecnica e' composta da venti esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.((2))
Art. 5
Segreteria tecnica per la qualita' della vita
1.La Segreteria tecnica per la qualita' della vita, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e' composta da non piu' di diciotto esperti, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2.La segreteria fornisce supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonche' di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacita' di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea.((2))
Art. 6
Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche
1.Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, istituito ai sensi dell'articolo 21 delle legge 5 gennaio 1994, n. 36, e ricostituito dal decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e' composto da sette membri, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette membri sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante: «Disposizioni in materia di risorse idriche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 2l (Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche). - 1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 9, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicita' del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonche' alla tutela dell'interesse degli utenti, e' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato "Comitato". 2. Il Comitato e' composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore. 3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato. 4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonche' della collaborazione delle Autorita' di bacino. Esso puo' richiedere di avvalersi, altresi', dell'attivita' ispettiva e di verifica di altre amministrazioni. 5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attivita' e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.». - Per il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, si vedano le note all'art. 1.
Art. 7
Osservatorio nazionale sui rifiuti
Art. 8
Segreteria tecnica per la tutela del territorio
1.La Segreteria tecnica per la tutela del territorio, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' composta da quindici esperti di elevata qualificazione, giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui nove a tempo pieno e sei a tempo parziale, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104))
Art. 10
Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC
1.La Commissione istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' composta da venticinque esperti di elevata qualificazione giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui uno con funzioni di presidente. Per le attivita' relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la Commissione e' integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti.
2.La Commissione, ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, ha il compito di fornire all'autorita' competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonche' approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La Commissione ha altresi' il compito di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo relativamente all'attuazione del citato decreto legislativo n. 59 del 2005.
3.Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono nominati i membri della Commissione ed e' disciplinato il funzionamento della Commissione stessa.
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante: «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale). - 1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere: a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita'; b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto; c) le fonti di emissione dell'impianto; d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto; e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente; f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle; g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto; h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente; i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria; j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'art. 3. 2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffusi per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprieta' intellettuale e tenendo conto delle indicazioni contenute nell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico. 3. Per le attivita' industriali di cui all'allegato 1, l'autorita' competente stabilisce i calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi gia' dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali calendari sono pubblicati sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per gli impianti di competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto il calendario di cui al presente comma e' stabilito sentiti i Ministeri delle attivita' produttive e della salute. 4. Per gli impianti di competenza statale la presentazione della domanda e' effettuata all'autorita' competente con le procedure telematiche, il formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 13, comma 3. 5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonche' altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa allegate. 6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. 7. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'art. 9, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonche' il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda. 9. (Abrogato). 10. L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita Conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, della salute e delle attivita' produttive. 11. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorita' competente di verificare la necessita' di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 9, comma 4. 12. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8, l'autorita' competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformita' dell'impianto ai requisiti previsti nel presente decreto, oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformita' ai requisiti di cui al presente decreto. L'autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto e' rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine di cui sopra e' sospeso fino alla conclusione di tale procedura. L'autorizzazione integrata ambientale non puo' essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale. 13. L'autorita' competente puo' chiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita' di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, il termine di cui al comma 12, nonche' il termine previsto per la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi di cui al comma 10, si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. 14. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove necessario, e' modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, e' messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 6. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento. 16. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I, qualora cio' si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo' inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta' intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale. 17. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dal comma 12, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalita' previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto, secondo quanto indicato all'art. 7, nonche' l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 30 ottobre 2007. L'autorizzazione integrata ambientale concessa a impianti nuovi, gia' dotati di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'art. 9. 19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18. Le Autorita' competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale. 20. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessita' e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformita' con gli interessi fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 18, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di centocinquanta giorni di cui al comma 12 e' sostituito dal termine di trecento giorni.».
Art. 11
Pari opportunita' tra donne e uomini
1.I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
Art. 12
Durata e relazione di fine mandato
1.Gli organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ((3))
2.Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, detti organismi presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 2009, N. 140.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ad eccezione di quelli indicati nell'articolo 1, comma 2, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del medesimo decreto.
2.Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i trattamenti economici, gia' previsti, dalle norme vigenti, relativi agli organismi riordinati ai sensi del presente regolamento.
Nota all'art. 13: - Per il comma 58, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e per l'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse.
Art. 14
Abrogazioni
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 7, foglio n. 232
Note all'art. 14: - Per l'art. 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si vedano le note all'art. 2. - Per l'art. 18, della legge 11 marzo 1988, n. 63, si vedano le note all'art. 9. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, si vedano le note all'art. 2. - Per l'art. 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si veda la nota all'art. 3. - Per l'art. 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, si vedano le note all'art. 8. - Per l'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l'art. 14 della legge 23 marzo 2001, n. 93, si vedano le note all'art. 4. - Per l'art. 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si veda la nota all'art. 5. - Per l'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si veda la nota all'art. 10. - Gli articoli 6 e 49 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, abrogati dal presente decreto, recano: «Art. 6 (Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali).». «Art. 49 (Provvedimenti di attuazione per la costituzione e funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali).». - Si riporta l'art. 48 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal presente decreto: «Art. 48 (Abrogazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono abrogati: a) l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; b) l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996; d) l'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136; e) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999; f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000; g) l'art. 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93; h) l'art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; i) l'art. 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; l) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5; m) (abrogato); n) l'art. 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62. 2. La Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'art. 6 provvede, attraverso proprie sottocommissioni costituite secondo le modalita' di cui al comma 5 del citato art. 6, alle attivita' gia' di competenza delle commissioni di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'art. 19, comma 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Ogni riferimento a tali commissioni contenuto nella citata legge 11 marzo 1988, n. 67 e nei citati decreti legislativi 20 agosto 2002, n. 190, e 18 febbraio 2005, n. 59, si deve intendere riferito alle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 5, di volta in volta costituite. 3. Fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe previsto dall'art. 49, comma 2, resta sospesa l'applicazione del comma 1, lettere b), d), g), h), i), l, del presente articolo e per tanto continuano a svolgere le funzioni di propria competenza le commissioni di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.». - Per l'art. 184 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si vedano le note all'art. 9.