DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 89

Type DPR
Publication 2007-05-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 25/7/2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visti gli articoli da 190 a 195 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto l'articolo 1, commi da 59 a 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e successive modificazioni;

Visti gli articoli da 52 a 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visti gli articoli 8, 13 e 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante disposizioni per la riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 27 settembre 2004, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 2004, recante, tra l'altro, disposizioni per la composizione e le modalita' di organizzazione e di funzionamento della commissione per la cinematografia e relative sottocommissioni e sezioni e della giuria per i premi di qualita';

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, in via interlocutoria, nell'adunanza del 5 febbraio 2007 ed in via definitiva nell'adunanza del 16 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Consulta per lo spettacolo

1.Il Comitato per i problemi dello spettacolo gia' istituito dall'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni, acquisisce la denominazione di Consulta per lo spettacolo. La Consulta svolge funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attivita' dello spettacolo.

2.La Consulta e' divisa in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.

3.La Consulta e' nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la presiede, ed e' composta da non piu' di sette componenti per ciascuna sezione. Il Ministro puo' delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato.

4.Ai lavori della Consulta partecipano i titolari degli uffici dirigenziali di prima fascia del Ministero competenti nel settore dello spettacolo. Possono partecipare ai lavori il Capo di gabinetto ed il Capo dell'ufficio legislativo del Ministero medesimo. La partecipazione ai lavori di tutti i predetti soggetti avviene alla sola attivita' istruttoria, a titolo di supporto tecnico, senza diritto di voto e senza diritto a compenso ne' a trattamenti di missione o gettoni di presenza.

5.Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono stabiliti il numero dei componenti di ciascuna sezione, le modalita' di convocazione e funzionamento, nonche' le modalita' di designazione dei componenti da parte dei sindacati, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ((2))

Art. 2

Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo

1.Sono confermate le commissioni consultive per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni. Tali commissioni hanno funzione consultiva in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. La commissione consultiva per la musica ha funzioni consultive altresi' in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei programmi di attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche.

2.Ogni commissione e' composta da sette componenti, incluso il direttore generale competente, con funzioni di presidente, che partecipa ai lavori a titolo gratuito, ad eccezione della commissione consultiva per la musica, che si compone di nove componenti, incluso il direttore generale competente. I componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e sono scelti fra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Due componenti della commissione consultiva per la musica sono scelti fra persone particolarmente qualificate nel settore della musica lirica. Uno dei componenti di ogni commissione e' designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed un altro e' designato dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I componenti, all'atto del loro insediamento, sono tenuti a dichiarare di non versare in situazioni di incompatibilita' con la carica ricoperta, derivante dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni. Il direttore generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere singole sedute delle commissioni. Ciascuna commissione si avvale di un segretario, nominato dal presidente fra i dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

3.Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono definite le modalita' di organizzazione e di funzionamento delle commissioni.

Nota all'art. 2: - Per il testo dei commi 59 e 60 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, si vedano le note alle premesse.

Art. 3

Commissione per la cinematografia, Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, Giuria per i premi di qualita', Commissioni per la revisione dei film, Comitato Consultivo permanente per il diritto d'autore.

1.Sono confermate: la Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni; la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; la Giuria per i premi di qualita' di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; le Commissioni di primo e secondo grado per la revisione dei film, rispettivamente previste dagli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161; il Comitato permanente per il diritto d'autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Note all'art. 3: - Per il testo degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' il seguente: «Art. 4 (Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche). 1. Presso il Ministero, e' istituita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, d'ora in avanti indicata "Consulta". 2. La Consulta e' presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal direttore generale competente appositamente delegato, ed e' composta dal presidente del Centro sperimentale di cinematografia, dal presidente di Cinecitta' holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza Stato-regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-citta'. 3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", contenente: a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'art. 15, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto; b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'art. 16, comma 3; c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attivita' cinematografiche di cui all'art. 19, comma 3. 4. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attivita' di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1. 5. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'art. 22, comma 5. 6. Con successivo decreto ministeriale e' definita l'organizzazione della Consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute e' a titolo gratuito.». - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, recante «Revisione dei film e dei lavori teatrali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1962, n. 109, e' il seguente: «Art. 2 (Composizione della commissione di primo grado). - La commissione di primo grado, alla quale e' demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro. L'organizzazione del lavoro e' demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione e' composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'eta' evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonche', per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.». «Art. 3 (Composizione della commissione di secondo grado). - La Commissione di secondo grado e' composta di due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate ad inizio di ogni anno dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Esplica le funzioni di segretario il segretario avente qualifica piu' elevata od, a parita' di qualifica, il piu' anziano delle due sezioni.». - Per il testo dell'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, si vedano le note alle premesse.

Art. 4

Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

1.E' confermato il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

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