DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 91
Entrata in vigore del provvedimento: 26/7/2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ed in particolare l'articolo 4, comma 1;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'articolo 19 che autorizza la costituzione della «Commissione per il recepimento delle normative comunitarie»;
Visti gli articoli 12 e 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che rispettivamente prevedono il «Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture» e il «Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie»;
Visto l'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede l'istituzione del «Comitato tecnico permanente» presso il Dipartimento per le politiche comunitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006, recante regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che istituisce il «Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali e delle politiche agricole alimentari e forestali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Individuazione degli organismi
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