DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 99

Type DPR
Publication 2007-05-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 3/8/2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114;

Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2005, con il quale e' stato costituito il Comitato di garanti in via transitoria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2006, recante delega di funzioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Comitato di garanti

1.Il Comitato di garanti, costituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito denominato: «Comitato», e' confermato.

2.Il Comitato dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne. Gli attuali componenti del Comitato restano in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.

3.Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

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