DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 101

Type DPR
Publication 2007-05-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 4/8/2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e l'articolo 10, comma 6, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonche' l'articolo 6 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2 il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di diritti e pari opportunita' al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Barbara Pollastrini;

Ritenuto di dover provvedere al riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro dello sviluppo economico;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Nomina e composizione del Comitato per l'imprenditoria femminile

1.Il Comitato per l'imprenditoria femminile, gia' istituito ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, opera presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'.

2.Il Comitato dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.Il Comitato e' presieduto dal Ministro per i diritti e le pari opportunita', di seguito denominato "Ministro", o da un suo delegato, ed e' composto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia o da loro delegati, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', tra i quali il Ministro designa un Vice Presidente, da un rappresentante del settore bancario designato dalle associazioni bancarie italiane di intesa fra loro nonche' da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni operanti a livello nazionale nella cooperazione, nella piccola industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'agricoltura, nel turismo e nei servizi ((, nonche' dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parita')).

4.I membri del Comitato operano a titolo gratuito.

5.Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. Il membro supplente appartiene ad un genere diverso da quello del membro titolare.

6.Per l'adempimento delle proprie funzioni il Comitato si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'; al personale del Dipartimento non spettano ulteriori compensi per le attivita' prestate per il Comitato.

Art. 2

Attivita' del Comitato per l'imprenditoria femminile

1.Il Comitato ha compiti di indirizzo, di coordinamento, di concertazione, di programmazione generale in ordine agli interventi previsti in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile. Il Comitato promuove altresi' lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialita' femminile.

2.Il Comitato puo' procedere ad audizioni di rappresentanti di associazioni, di esperti e tecnici.

3.Le spese relative al funzionamento del Comitato gravano su apposito capitolo iscritto nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui risorse saranno individuate in modo da assicurare la riduzione complessiva del 30 per cento delle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2005 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli organismi rientranti nella previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 3

Relazione finale e proroga del Comitato

1.Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro.

2.Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

3.I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga di durata dell'organismo.

Art. 4

Abrogazioni

1.Sono abrogati gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 6 dell'articolo 10 della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pollastrini, Ministro per i diritti e le pari opportunita'

Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Bindi, Ministro delle politiche per la famiglia

Bersani, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007

Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 124

Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 6 della legge n. 266 del 1997 si veda nelle note alle premesse. - La legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1992, n. 56.

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