DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 103

Type DPR
Publication 2007-05-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 7/8/2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e in particolare l'articolo 1, commi 6 e 19;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta dei Ministri della solidarieta' sociale e delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

1.E' confermato e continua ad operare l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.

2.L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita' ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano e' articolato in interventi a favore dei soggetti in eta' evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano individua, altresi', le modalita' di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonche' le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

3.Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma 2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinche' venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorita' e le azioni previste dal piano stesso.

5.Il piano e' proposto dal Ministro della solidarieta' sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto. ((1))

6.L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonche' lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York.

7.Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio, che si avvale anche degli elementi forniti dalle regioni.

8.Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo.

Art. 2

Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza

2.Alle attivita' di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento delle politiche per la famiglia e del Ministero della solidarieta' sociale.

3.Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso e' equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.

Art. 3

Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza

1.L'Osservatorio di cui all'articolo 1 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarieta' sociale possono stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Osservatorio annualmente elabora il programma di attivita' del Centro e ne definisce le priorita'.

3.Nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento il Centro intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali, garantendo ogni opportuno raccordo ed, in particolare, con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.

Nota all'art. 3: - La legge 19 luglio 1988, n. 312, «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1988, n. 182, S.O.

Art. 4

Organi del Centro di documentazione e analisi

1.Gli organi del Centro nazionale di documentazione e analisi sono: il presidente, il coordinatore delle attivita' scientifiche e il comitato tecnico-scientifico.

2.Il supporto allo svolgimento delle attivita' degli organi di cui al comma 1 e' assicurato dal Dipartimento delle politiche per la famiglia e dal Ministero della solidarieta' sociale.

Art. 5

Presidente

1.Il presidente e' nominato con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro della solidarieta' sociale, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalita' nel settore dell'infanzia.

2.Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal vicepresidente di cui all'articolo 7.

3.Il presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione e analisi e compie tutti gli atti che rientrano tra i compiti del Centro di documentazione e analisi, di cui all'articolo 3, sulla base del programma e delle priorita' definiti annualmente dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

4.Il presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, ne redige l'ordine del giorno e lo presiede.

Art. 6

Comitato tecnico-scientifico

1.Il Comitato tecnico-scientifico e' composto dal presidente, dal coordinatore delle attivita' scientifiche, dai due responsabili delle strutture ministeriali di supporto, da due membri nominati rispettivamente con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia tra i membri dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

2.Il Comitato tecnico-scientifico concorre a determinare l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attivita' del Centro di documentazione e analisi e coadiuva il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero della solidarieta' sociale nelle funzioni di direzione e di monitoraggio delle attivita'.

3.Con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il compenso e il rimborso delle spese ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.

4.Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, ove se ne ravvisi la necessita', i responsabili degli enti di ricerca cui sono affidate le attivita' ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e del Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia di cui all'articolo 3, comma 3, senza oneri a carico dell'amministrazione.

Art. 7

Coordinatore delle attivita' scientifiche

1.Il coordinatore delle attivita' scientifiche e' nominato con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalita' nel campo delle politiche per l'infanzia.

2.Il coordinatore delle attivita' scientifiche assume la funzione di vicepresidente del Centro. Esso coadiuva il presidente nella realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 3 e ne garantisce l'attuazione scientifica.

3.A tale fine, il coordinatore delle attivita' scientifiche cura i rapporti con gli enti di ricerca cui sono affidate le attivita' ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e con gli altri enti di ricerca europei ed internazionali con cui il Centro di documentazione e analisi intrattiene i rapporti ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Art. 8

Pari opportunita'

1.I componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 1 e del Centro di cui all'articolo 3 sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne.

Art. 9

Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1.Il piano biennale nazionale d'azione di cui all'articolo 1, comma 2, definisce un programma di iniziative di promozione e comunicazione da realizzarsi in occasione della giornata del 20 novembre dedicata alla celebrazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

Nota all'art. 9: - Il testo vigente del comma 6 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, e' il seguente: «6. E' istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalita' di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

Art. 10

Durata e relazione di fine mandato

1.L'Osservatorio e il Centro di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio e il Centro di documentazione presentano una relazione sull'attivita' svolta ai Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarieta' sociale, che le trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' degli organismi e della eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarieta' sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dell'Osservatorio e quelli del Comitato tecnico-scientifico del Centro di documentazione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dei rispettivi organismi e possono essere confermati nel caso di proroga della durata degli organismi.

Note all'art. 10: - Per il testo vigente dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 451 del 1997, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente: «Osservatorio nazionale per l'infanzia», «Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.», «Organizzazione» e «Copertura finanziaria». b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore; c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati. 4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all'art. 3. 5. Copertura finanziaria. - 1. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 2 e del Centro di cui all'art. 3, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Al fine di sostenere l'avvio delle attivita' previste dall'art. 4, comma 3, e' corrisposta, nell'ambito dello stanziamento previsto al comma 1, per il triennio 1997-1999, una somma annua non superiore a lire 300 milioni per ciascuna regione quale contributo per le spese documentate sostenute. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369, «Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza», a norma dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 abrogato del presente decreto. e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250, e' il seguente: Visto l'art. 87 della Costituzione. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284, «Regolamento di organizzazione del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia», ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2004, n. 281.

Art. 11

Abrogazioni

Art. 12

Copertura finanziaria e spese di funzionamento

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento a carico del Ministero della solidarieta' sociale, relativi agli oneri di funzionamento dell'Osservatorio e ai compensi attualmente spettanti ai componenti del Centro di documentazione, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta dal medesimo Ministero nell'esercizio finanziario 2005 a valere sul capitolo 3271. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.

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