DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 104
Entrata in vigore del provvedimento: 8/8/2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare, l'articolo 29 che prevede, al comma 1, una riduzione del 30 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005 dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati operanti alla data del 4 luglio 2006 e, al comma 2, l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per riordinare detti organismi quando siano previsti e disciplinati da legge o da regolamento;
Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 5 settembre 2003, n. 282, recante regolamento per il funzionamento della Commissione istituita per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 15 aprile 2003, n. 86;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'articolo 1, comma 19, lettera a), del citato decreto-legge n. 181 del 2006, con il quale sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale, attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, con il quale il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e' stato delegato ad esercitare le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di sport e, in particolare, l'articolo 4, lettera a), relativo alla delega a nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;
Vista la circolare emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 21 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, recante linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare il paragrafo 2.2 nella parte in cui prevede che l'amministrazione orientata ad avvalersi ancora degli organismi esistenti alla data del 4 luglio 2006 ha l'onere di procedere ad un provvedimento ricognitivo, al fine di evitarne la soppressione ai sensi del comma 4 del citato articolo 29;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 febbraio 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1.E' confermato il seguente organismo, operante alla data del 4 luglio 2006 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili ed attivita' sportive denominato: «Commissione per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti», istituita dalla legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno Giulio Onesti in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico.
2.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le spese di funzionamento dell'organismo di cui al comma 1 sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario del 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
3.Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro stesso.
4.Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
5.I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della stessa e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga dell'organismo.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007, Ministeri
istituzionali, registro n. 8, foglio n. 123
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