LEGGE 19 luglio 2007, n. 106
Entrata in vigore del provvedimento: 9/8/2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformita' ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o piu' decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarita' e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonche', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive
Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Note alla legge recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e' il seguente: «Art. 2 (Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo). - 1. Ciascuna societa' di calcio di serie A e di serie B e' titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata. E' fatto divieto a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, piu' di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato puo' essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, puo' derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma o stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarita' degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessita' di assicurare l'effettiva concorrenzialita' dello stesso mercato, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorita' deve comunque pronunciarsi entro sessanta giorni in caso di superamento del predetto limite. Se applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'art. 1, comma 6, lettera c), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249.».
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