DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 giugno 2007, n. 110

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2007-06-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 11/8/2007

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente l'istituzione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Visti i commi da 6-ter a 6-sexies dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, inseriti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, con i quali sono stati trasferiti al CNIPA compiti, funzioni e attivita' del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' le relative risorse finanziarie e strumentali e le risorse umane comunque in servizio;

Visto, in particolare, il comma 6-quinquies del citato articolo 10, che dispone che al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del CNIPA si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39/1993, come modificato dall'articolo 176, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il quale il CNIPA propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, l'adozione del regolamento concernente la gestione delle spese nei limiti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 39/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento sull'amministrazione e contabilita' degli enti pubblici;

Visto l'articolo 5, comma 1-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha inserito il CNIPA tra gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Vista la proposta del CNIPA dell'11 maggio 2007 dello schema di regolamento di gestione delle spese del CNIPA, che ha recepito alcune osservazioni di modifica, proposte dalla Ragioneria generale dello Stato con nota del 17 aprile 2007 ed approvate dall'Adunanza generale del CNIPA del 10 maggio 2007;

Considerata l'esigenza di adottare un nuovo regolamento sulla gestione delle spese del CNIPA;

Vista la proposta del CNIPA, formulata dopo aver acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti del CNIPA e dopo aver esperito la procedura di consultazione delle Organizzazioni sindacali interne;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 27 marzo 2006, all'ulteriore corso del testo in esame con le modifiche indicate, qui interamente recepite;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

1.Nel presente regolamento si intendono per: - "Decreto legislativo": il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, apportate da ultimo dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, istitutivo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; - "((DigitPA)) nazionale": il ((DigitPA)) come istituzione nel suo complesso; - "((Comitato direttivo))": il Collegio dei componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo; - "Legge e regolamento per la contabilita' generale dello Stato": rispettivamente il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", ed il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato".

Art. 2

Principi generali

1.L'esercizio finanziario dura un anno e coincide con l'anno solare.

2.La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa.

3.Alle spese per il funzionamento e per i progetti innovativi si provvede mediante apertura di due distinte contabilita' speciali presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestate al ((DigitPA)).

Capo II Programmazione operativa e finanziaria

Art. 3

Bilancio di previsione

1.Entro il 31 dicembre di ciascun anno il ((Comitato direttivo)) approva il bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposto dal direttore generale.

2.Al bilancio di previsione sono allegati due documenti concernenti l'uno i programmi e gli obiettivi operativi da raggiungere e i criteri di massima da seguire nella gestione, e l'altro le risorse destinate alle missioni del ((DigitPA)).

3.La formulazione degli obiettivi e' supportata dai dati forniti dal sistema di contabilita' analitica dei costi, che ricollega le tipologie delle risorse utilizzate nel precedente periodo di gestione ai risultati conseguiti in relazione alle missioni istituzionali e agli obiettivi operativi assegnati.

4.Il bilancio di previsione costituisce limite agli impegni di spesa nell'ambito delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 3.

5.Le variazioni di bilancio sono deliberate dal ((Comitato direttivo)), su proposta del direttore generale, previo parere del Collegio dei revisori dei conti cui la documentazione va trasmessa, salvo urgenza, quindici giorni prima della riunione del ((Comitato direttivo)) fissata per la deliberazione.

6.Entro dieci giorni dall'approvazione, il bilancio di previsione, comprensivo degli allegati, e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per le variazioni di bilancio si applica la stessa procedura.

Art. 4

Struttura del bilancio di previsione

1.Il bilancio di previsione espone, in un quadro generale riassuntivo, le entrate per il funzionamento e per i progetti innovativi e le spese per il funzionamento e per i progetti innovativi.

Art. 5

Assegnazione delle risorse

1.Le risorse sono assegnate, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, al direttore generale che, ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, puo' delegare i dirigenti in conformita' con gli obiettivi fissati nei documenti allegati al bilancio di previsione, di cui all'articolo 3, comma 2, e con la suddivisione in unita' previsionali di base.

Art. 6

Iscrizione delle entrate e delle spese

1.Le entrate e le spese sono iscritte nel loro integrale importo. Sono vietate compensazioni.

Art. 7

Le entrate

2.Le entrate sono iscritte in appositi capitoli relativi rispettivamente al funzionamento e ai progetti.

3.Tutte le entrate formano un'unica unita' previsionale assegnata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa.

Art. 8

Le spese

2.Le spese sono ripartite nelle Sezioni spese di funzionamento e spese per i progetti innovativi di cui all'articolo 4 e all'interno delle stesse in capitoli, secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale della spesa.

3.Le spese per i progetti innovativi sono considerate spese in conto capitale.

4.Le spese di funzionamento e le spese per i progetti innovativi costituiscono distinte unita' previsionali di base, affidate alla gestione dell'unico centro di responsabilita' amministrativa.

Art. 9

Elenco delle spese di funzionamento

Art. 10

Fondo di riserva per le spese impreviste di funzionamento

1.Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva per le nuove o maggiori spese impreviste di funzionamento. L'ammontare di tale fondo non puo' superare il cinque per cento del totale delle spese correnti.

2.Il fondo di riserva e' destinato, nel corso dell'esercizio finanziario, all'aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa nonche' allo stanziamento di fondi su capitoli di nuova istituzione.

3.Con delibera del ((Comitato direttivo)) puo' essere destinato al fondo di riserva l'eventuale avanzo di esercizio ai sensi dei successivo articolo 12.

4.I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con delibera motivata del ((Comitato direttivo)).

5.Sul fondo di riserva non possono essere effettuati pagamenti.

Art. 11

Bilancio pluriennale

1.Il bilancio pluriennale, presentato in allegato al bilancio annuale, e' elaborato in termini di competenza, si riferisce ad un triennio e viene aggiornato annualmente.

2.Il bilancio pluriennale non forma oggetto di specifica approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.

Art. 12

Avanzo di esercizio

1.La somma algebrica delle disponibilita' non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata costituisce l'avanzo di esercizio.

2.L'ammontare dell'avanzo e' accertato in sede di rendiconto finanziario.

3.Il ((Comitato direttivo)), dopo gli adempimenti previsti dal successivo articolo 14, dispone con propria delibera il trasferimento, in tutto o in parte, dell'avanzo di esercizio al Fondo di riserva delle somme non impegnate relative al funzionamento.

4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 177)).

5.Le somme rimaste inutilizzate a conclusione dei programmi e dei progetti di cui al successivo articolo 15, possono essere destinate, con deliberazione del ((Comitato direttivo)), al finanziamento di altri progetti entro il secondo esercizio finanziario successivo, ovvero versate in entrata del bilancio dello Stato.

Art. 13

Residui

1.Costituiscono residui rispettivamente attivi e passivi, le entrate accertate e non riscosse e le spese impegnate e non pagate nell'esercizio concluso.

2.Annualmente, alla chiusura dell'esercizio, la struttura competente per il funzionamento accerta le somme da conservarsi nei conti dei residui attivi e passivi, distintamente per esercizio di provenienza, e per capitolo.

3.La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio e' trasferita ai corrispondenti capitoli e progetti dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa competenza.

Art. 14

Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti

1.E' compilata annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza, da allegare al rendiconto generale, unitamente a una nota illustrativa del Collegio dei revisori dei conti.

2.I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

3.Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del ((Comitato direttivo)), sentito il Collegio dei revisori dei conti. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico.

Art. 15

Stanziamenti per specifiche finalita'

1.Le somme non impegnate al termine dell'esercizio per gli stanziamenti relativi a programmi e progetti, o per specifiche finalita' previste per legge, confluiscono nell'avanzo di esercizio di cui all'articolo 12, con specifica evidenziazione e restano disponibili per il solo scopo cui sono destinate e fino alla realizzazione dello stesso.

2.L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 puo' avvenire in sede di predisposizione dei bilancio annuale di previsione, ovvero in corso di esercizio con apposita variazione di bilancio.

Art. 16

Rendiconto consuntivo

1.Il ((Comitato direttivo)) approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto consuntivo su proposta del direttore generale.

2.A tale fine, almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma, la struttura competente per il funzionamento predispone il rendiconto distinto per competenza e per residui, delle entrate accertate e di quelle incassate e il rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate.

3.Il rendiconto consuntivo e' strutturato in quattro sezioni dedicate rispettivamente alle entrate per il funzionamento e per i progetti innovativi e alle spese per il funzionamento e per i progetti innovativi.

4.Il rendiconto consuntivo e' inviato al Collegio dei revisori dei conti, unitamente ai rapporti predisposti dalla struttura competente per il controllo di gestione e dalla struttura per la valutazione ed il controllo strategico, almeno quindici giorni prima della riunione dedicata alla sua approvazione.

6.Al conto sono allegati a cura del Direttore generale le deliberazioni di variazione di bilancio, nonche' il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa, redatti tenendo conto dei criteri e metodi disciplinati dagli articoli 4, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento sull'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici, in quanto compatibile con le esigenze operative del ((DigitPA)) nazionale. I predetti documenti costituiscono parti integranti del rendiconto consuntivo

7.Entro trenta giorni dall'approvazione, il rendiconto approvato viene trasmesso alla Corte dei conti per il controllo previsto dall'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo, accompagnato da una relazione illustrativa del presidente, alla quale viene allegata la relazione del Collegio dei revisori, il rendiconto e', altresi', trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominato, al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

8.La relazione illustrativa contiene valutazioni in ordine alla regolarita', efficacia, efficienza ed economicita' della gestione, agli obiettivi perseguiti, ai risultati raggiunti ed agli eventuali scostamenti, anche con riferimento ai costi sostenuti ed ai benefici previsti in relazione ai progetti realizzati o in corso di realizzazione.

Capo III I procedimenti contabili

Art. 17

Deliberazioni delle spese

1.Le deliberazioni che comportano spese vengono assunte dal ((Comitato direttivo)), dal presidente e dal direttore generale nei limiti delle rispettive attribuzioni, nonche' dai dirigenti nei limiti delle deleghe loro assegnate.

Art. 18

Il procedimento di spesa

1.Sono fasi del procedimento di spesa l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione di pagamento, il pagamento.

Art. 19

Impegno di spesa

1.Sono impegnate sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute a creditori determinati in base a disposizioni di legge o regolamento, in base a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido.

2.Gli impegni non possono superare i limiti consentiti dagli stanziamenti programmati.

4.L'impegno di spesa da' luogo ad annotazioni nelle apposite scritture con imputazione ai capitoli di pertinenza.

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