DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 114
Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visti gli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, che prevedono, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, ed il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;
Ritenuta la necessita' di procedere alla ricognizione ed al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di perdurante utilita' per i fini istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I Riordino degli organismi operanti presso l'area Economia del Ministero dell'economia e delle finanze
Art. 1
Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio
2.La Commissione di cui al comma 1 e' composta da cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del commercio internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale in materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Il presidente fissa l'ordine del giorno dei lavori, il calendario delle sedute, nel numero massimo di ottanta l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli affari.
3.La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. La Commissione da' il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La Commissione ha facolta' di richiedere alle Autorita' di vigilanza di settore, alle Autorita' competenti ed alla Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8.
5.Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalita' e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6.I commi 1 e 2 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono abrogati.
Art. 2
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi.
1.Le Commissioni interministeriali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono soppresse.
2.Le competenze delle Commissioni soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo sono attribuite ad una Commissione interministeriale denominata «Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi».
4.Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da due funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze di qualifica non inferiore a C2, che non percepiscono alcun compenso per le attivita' relative alla Commissione.
5.La Commissione puo' nominare nel proprio ambito, ove opportuno, una o piu' sottocommissioni, composte da cinque membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati. Le sottocommissioni sottopongono alla Commissione le proprie determinazioni, per l'approvazione definitiva.
6.I componenti della Commissione sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. Alle adunanze della Commissione partecipa, senza diritto di voto, un esperto di estimo, scelto dal presidente tra funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze o dell'Agenzia del territorio. Per la validita' delle adunanze della Commissione e' necessario l'intervento di almeno dodici componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parita' di voti prevale quello del presidente. I relatori sono nominati dal presidente, secondo criteri oggettivi e predeterminati, deliberati dalla stessa Commissione.
7.La Commissione formula motivate proposte vincolanti, assunte, ove necessario, anche in via di equita', che vengono trascritte in apposito verbale entro il mese successivo alla data dell'adunanza. Le deliberazioni della Commissione sono trasmesse ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, per la definitiva approvazione da parte di questi ultimi e per la comunicazione agli interessati, entro tre mesi dall'approvazione dei verbali.
8.Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8.
9.L'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98 e l'articolo 10 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, sono abrogati. ((1))
Art. 3
Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
1.Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, opera presso il Dipartimento del tesoro e svolge attivita' di elaborazione, di analisi, di studio e di proposta nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento.
2.I componenti del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo del Dipartimento del tesoro, tra docenti universitari edesperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del Dipartimento. I componenti del Consiglio, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina possono essere posti nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa secondo l'ordinamento di appartenenza.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti del Consiglio, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8.
4.Per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio si avvale delle strutture specificatamente individuate dal Capo del Dipartimento del tesoro.
5.Il Consiglio e' articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti.
6.Il collegio tecnico-scientifico e' composto di otto membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria.
8.Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresi', specifici compiti affidatigli dal Capo del Dipartimento, nell'ambito delle competenze istituzionali.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 (Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), e' il seguente: «Art. 5 (Consiglio tecnico-scientifico degli esperti). - 1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro ed ha il compito di svolgere le attivita' di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del Dipartimento. Il Consiglio e' articolato in due distinti collegi: uno per la trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico, denominato collegio tecnico-scientifico, ed uno per le analisi dei problemi giuridici, economici e finanziari, denominato collegio degli esperti. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento del tesoro, e sono scelti tra docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del Dipartimento. I compensi sono fissati, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. I componenti restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Alla segreteria del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti provvede il Dipartimento del tesoro. Il collegio tecnico-scientifico e' composto di nove membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. Il collegio degli esperti e' composto di dieci membri; al collegio e' affidato in particolare, il compito di: a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali. Su mandato del Capo del Dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici. I componenti del collegio degli esperti, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378, assicura direttamente al Capo del Dipartimento del tesoro l'attivita' di elaborazione, di analisi e di studio da questi richiesta nelle materie di competenza del Dipartimento».
Art. 4
Altri organismi confermati
Nota all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2004, n. 57, supplemento ordinario.
Capo II Riordino degli organismi operanti presso l'area finanze del ministero dell'economia e delle finanze
Art. 5
Comitato generale per i giochi
1.Il Comitato generale per i giochi, previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, continua ad operare, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3.I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e le funzioni di segreteria sono svolte da tre appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria sono determinati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in misura tale da assicurare la riduzione di spesa del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005.
5.Per la validita' delle sedute del Comitato e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Ogni decisione del Comitato e' adottata a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
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