DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 115
Entrata in vigore del decreto: 16-8-2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visti gli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226;
Visto il decreto del Ministro per le pari opportunita' 19 maggio 2004, n. 275, concernente il Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
Tenuto conto delle osservazioni formulate nel suddetto parere e ritenuto di prevedere in ogni caso, tra le competenze del Ministro di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la fissazione delle linee di indirizzo dell'attivita' della Commissione, del programma annuale di lavoro e l'individuazione delle relative risorse, in quanto coerenti con le funzioni meramente consultive e propositive del predetto organismo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo,
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Composizione della Commissione
1.La Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, gia' istituita ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di seguito denominata: "Commissione", opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita' e ha durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3.Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 4, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.
4.Il Segretario, nominato ai sensi dell'articolo 4, collabora con il Presidente e il Vice Presidente e, sulla base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura gli adempimenti ai fini dell'insediamento dei gruppi di lavoro, sentite le indicazioni dei componenti, partecipando ai lavori dei medesimi gruppi quando necessario.
5.La Commissione si riunisce almeno nove volte l'anno. Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunita'. Almeno due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunita' per ogni regione e provincia autonoma, anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 5)).
6.Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennita'; ai componenti che abbiano la sede di servizio fuori dal comune sede della riunione della Commissione, o del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipino, vengono rimborsate le spese di viaggio, purche' debitamente documentate; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione.
7.I componenti decadono dalla Commissione per assenze alle riunioni non giustificate anche non continuative superiori a quattro. La decadenza e' dichiarata dal Ministro.
Art. 2
Procedura e criteri di scelta dei componenti provenienti dalle associazioni e dai movimenti delle donne
2.La scelta e' operata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita' tra le associazioni e i movimenti di donne che dichiarano la loro disponibilita' a comporre la Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno.
3.I componenti della Commissione di cui al comma 2, dell'articolo 1 sono nominati con decreto del Ministro.
Art. 3
Competenze e funzionamento della Commissione
1.La Commissione fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di genere, sui provvedimenti di competenza dello Stato.
3.La Commissione puo' articolarsi in gruppi di lavoro per materie omogenee composti da non meno di tre membri.
Art. 4
Competenze del Ministro
1.Il Ministro: ((a) nomina con proprio decreto il Vice Presidente tra i componenti della Commissione; a-bis) fissa le linee d'indirizzo dell'attivita' della Commissione;)) b) determina il programma annuale di lavoro, individuando le relative risorse ai sensi dell'articolo 6, tenendo conto delle proposte della Commissione; c) convoca le riunioni della Commissione e ne fissa l'ordine del giorno; d) nomina con proprio decreto fino a quattro esperti e consulenti competenti in materia di politiche di genere determinandone il compenso; e) nomina il Segretario tra i componenti della Commissione.
Art. 5
Segreteria tecnica della Commissione
2.La segreteria tecnica si avvale di un contingente massimo di tre unita' del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', ad una delle quali vengono attribuite funzioni di coordinamento. Al personale di segreteria non competono compensi aggiuntivi per l'attivita' prestata per la Commissione.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1.Per le spese destinate alla realizzazione delle finalita' della Commissione e al suo funzionamento, si utilizzano le risorse stanziate in un capitolo istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ridotte del trenta per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse.
Art. 7
Relazione finale
1.Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i diritti e le pari opportunita' che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunita'.
2.Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
3.I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga di durata dell'organismo.
Nota all'art. 7. - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse.
Art. 8
Norma transitoria
1.In fase di prima applicazione il termine per la dichiarazione di disponibilita' a comporre la Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e' sostituito con il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 9
Abrogazioni
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pollastrini, Ministro per i diritti e le pari opportunita'
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 301
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse. - Per gli articoli 3, 4, 5, 6, e 7 del decreto legislativo n. 198 del 2006, si vedano le note alle premesse. - Per gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 266 del 2003, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto ministeriale n. 275 del 2004 si vedano le note alle premesse.
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