DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 171
4.In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5.In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6.Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.
7.Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8.I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
9.Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Note all'art. 15: - Il testo degli articoli 34 e 32 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' il seguente: «Art. 34 (Trattamento economico e normativo) (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'art. 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso. 2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'art. 33. 3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'art. 22, comma 2. 5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia. 6. Si applica quanto previsto all'art. 22, commi 4, 6 e 7.». «Art. 32 (Congedo parentale) (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3). - 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente art. . I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.». - Il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' il seguente: «Art. 13 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate: a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio; b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio. 3. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza breve e' soppressa. 4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio. 5. Le norme di cui al presente art. si applicano dal 1° gennaio 1996. per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.». - Il testo degli articoli 47, 36 e 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' il seguente: «Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio) (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1 comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5). - 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni. 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni. 3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. 4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2. 5. Ai congedi di cui al presente art. non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. 6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.». «Art. 36 (Adozioni e affidamenti) (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. 2. Il limite di eta', di cui all'art. 34, comma 1, e' elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.». «Art. 37 (Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali) (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n) e 39-quater, lettera b). - 1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'art. 36. 2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.». - Gli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fanno parte del Capo VI - Riposi, permessi e congedi.
Art. 16
Diritto allo studio
1.Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non puo' comunque essere impiegato in servizio.
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n. 305, e' il seguente: «Art. 78 (Diritto allo studio). - L'amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. Lo interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia' fruito dal congedo ordinario dello anno in corso o dell'anno successivo.».
Art. 17
Tutela legale
1.Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2.Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1975, n. 136, e' il seguente: «Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica,la difesa puo' essere assunta a richiesta dell'interessato dalla avvocatura dello stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del ministero dell'interno salva rivalsa se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto doloso. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che,legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia,gli presti assistenza.». - Il testo dell'art. 18 del decreto 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119), e' il seguente: «Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale). - 1. le spese legali relative a giudizi per responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'avvocatura dello stato. le amministrazioni interessate, sentita l'avvocatura dello stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilita'. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente art. , valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capi-tolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del tesoro.».
Art. 18
Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione
1.Al fine di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.
2.Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
Nota all'art. 18: - Il testo degli articoli 2 e 1 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' il seguente: «Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore, il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo; B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER -Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della Difesa o suoi delegati ed i rappresentanti dei Consiglio centrale di rappresentanza (COCER Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica). 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.». «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».
Titolo II DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
Proroga di efficacia di norme
1.Al personale di cui al Titolo I continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.
Art. 20
Decorrenza del provvedimento
1.Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
Art. 21
Norma programmatica
1.Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008 integreranno, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente decreto.
Nota all'art. 21: - Per i riferimenti al decreto legislativo n. 195 del 1995 si vedano le note alle premesse.
Art. 22
Copertura finanziaria
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Parisi, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 213
Nota all'art. 22: - Per gli articoli 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse.
Tabelle
Tabella n. 1 (Articolo 9, comma 1) COMPENSO FORFETARIO DI GUARDIA
Fascia
Forze armate (
D.P.R. n. 163/2002
)
Importi giornalieri (lun-ven/sab-dom e fest.)
I 1° Cap. magg. Cap. magg. capo Cap. magg. scelto Cap. magg. capo scelto 38,00
II
Sergente Sergente maggiore Sergente maggiore capo Maresciallo Maresciallo ordinario Maresciallo capo
41,00
III 1° Maresciallo Sottotenente Tenente Capitano 44,00
IV Maggiore Tenente colonnello 49,00
------ Tabella n. 2 (Articolo 9, comma 3) COMPENSO FORFETARIO DI IMPIEGO
Importi giornalieri
Fascia Forze armate ( D.P.R. n. 163/2002 ) lunedi- venerdi sabato- domenica
I 1° Cap. magg. Cap. magg. capo Cap. magg. scelto Cap. magg. capo scelto 62,00 124,00
II Sergente Sergente maggiore Sergente maggiore capo Maresciallo Maresciallo ordinario Maresciallo capo 66,00 131,00
III 1° Maresciallo Sottotenente Tenente Capitano 72,00 143,00
IV Maggiore Tenente colonnello 85,00 165,00
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