Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Parisi, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Mastella ----------
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO SULLO STATUS DI EUROFOR La Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica portoghese, qui di seguito denominate «le Parti», in considerazione della dichiarazione comune dei Ministri degli affari esteri e della difesa di Italia, Spagna, Francia e Portogallo in merito a EUROMARFOR, adottata il 15 maggio 1995 a Lisbona, ed in considerazione del trattato relativo allo status di EUROFOR firmato a Roma il 5 luglio 2000, allo scopo di contribuire al rafforzamento dell'Identita' europea di Sicurezza e Difesa, e di contribuire a rafforzare la politica europea in materia di sicurezza e difesa, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Il presente protocollo addizionale ha per oggetto la definizione dello status del personale assegnato dalle Parti presso la Cellula permanente di EUROMARFOR. Quest'ultima, posta alle dipendenze di COMEUROMARFOR, garantisce la pianificazione ed il collegamento con le Autorita' navali delle parti.
Protocollo-art. 2
Art. 2. Le disposizioni qui di seguito elencate del trattato relativo allo status di EUROFOR, firmato a Roma il 5 luglio 2000, si applicano, mutatis mutandis, al personale di cui all'articolo 1: articolo 3, commi 3, 4, 5, 6; articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19; articoli 20, 21 comma 1; articoli 25 e 33.
Protocollo-art. 3
Art. 3. Qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo addizionale sara' risolta mediante negoziazione tra le parti stesse.
Protocollo-art. 4
Art. 4. Su proposta di una delle Parti, il presente Protocollo addizionale potra' essere rivisto in qualsiasi momento con l'accordo di tutte le Parti. Ogni eventuale revisione entrera' in vigore conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6.
Protocollo-art. 5
Art. 5. Ciascuna Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo addizionale mediante notifica scritta preventiva alle altre Parti. Gli effetti della denuncia sopraggiungono sei mesi dopo l'avvenuta ricezione dell'ultima notifica.
Protocollo-art. 6
Art. 6. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dall'ultima notifica delle formalita' di approvazione richieste dal diritto interno delle Parti. Redatto a Lisbona il 12 luglio 2005 in quattro esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana, spagnola, francese e portoghese, ciascun testo facente ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana: Firmato Per il Regno di Spagna: Firmato Per la Repubblica Francese: Firmato Per la Repubblica Portoghese: Firmato
Protocollo-Dichiarazione
DICHIARAZIONE ANNESSA AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO SULLO STATUS DI EUROFOR Dichiarazione spagnola La Repubblica italiana, la Repubblica francese e la Repubblica portoghese prendono nota del fatto che il Regno di Spagna potra' decidere di applicare le disposizioni menzionate all'articolo 2 del presente protocollo addizionale al trattato relativo allo status di EUROFOR, agli osservatori distaccati presso la Cellula Permanente di EUROMARFOR presente sul proprio territorio. Nel caso in cui la Cellula Permanente di EUROMARFOR e' sul suo territorio e agli osservatori distaccati presso tale Cellula vengono applicate le summenzionate disposizioni, il Regno di Spagna ne informa le Parti del presente protocollo. Dichiarazione portoghese La Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica francese prendono nota del fatto che la Repubblica portoghese potra' decidere di applicare le disposizioni menzionate all'articolo 2 del presente protocollo addizionale al trattato relativo allo status di EUROFOR, agli osservatori distaccati presso la Cellula Permanente di EUROMARFOR presente sul proprio territorio. Nel caso in cui la Cellula Permanente di EUROMARFOR e' ubicata sul suo territorio e agli osservatori distaccati presso tale Cellula vengono applicate le summenzionate disposizioni, la Repubblica portoghese ne informa le Parti del presente protocollo. Per la Repubblica Italiana: Firmato Per il Regno di Spagna: Firmato Per la Repubblica Francese: Firmato Per la Repubblica Portoghese: Firmato