LEGGE 9 novembre 2007, n. 215
ACCORDO INTERNO TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, CHE MODIFICA L'ACCORDO INTERNO DEL 18 SETTEMBRE 2000 RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE ED ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-CE I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, VISTO il trattato che istituisce la Comunita' europea, VISTO l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, in seguito denominato "l'accordo ACP-CE", VISTO il progetto della Commissione, CONSIDERANDO QUANTO SEGUE: (1) Con decisione del 27 aprile 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati ACP al fine di modificare l'accordo ACP-CE. Questi negoziati sono stati conclusi a Bruxelles il 23 febbraio 2005. L'accordo che modifica l'accordo ACP-CE e' stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005. (2) Occorrerebbe pertanto modificare l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 settembre 2000, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE', in seguito denominato "l'accordo interno". (3) La procedura stabilita nell'accordo interno deve essere modificata per tener conto delle modifiche agli articoli 96 e 97, come indicato nell'accordo che modifica l'accordo ACP-CE. Essa dovrebbe inoltre essere modificata per tener conto del nuovo articolo 11 ter il cui paragrafo 1 rappresenta un elemento fondamentale dell'accordo che modifica l'accordo ACP-CE, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376. ARTICOLO 1 L'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 settembre 2000, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e' modificato come segue: 1) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Articolo 3 Ove riguardi questioni di loro competenza, la posizione degli Stati membri per l'applicazione degli articoli 11 ter, 96 e 97 dell'accordo ACP-CE e' adottata dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'allegato. Se le misure in questione riguardano settori di competenza degli Stati membri, il Consiglio puo' deliberare anche su iniziativa di uno Stato membro."; 2) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Articolo 9 Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i venti testi facenti tutti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio che ne trasmette copia certificata conforme a ciascun governo degli Stati firmatari."; 3) l'allegato e' sostituito dal seguente: "ALLEGATO 1. La Comunita' ed i suoi Stati membri esauriscono tutte le opzioni di dialogo politico con uno Stato ACP ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo ACP-CE, tranne nei casi particolarmente urgenti, prima di avviare le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo ACP-CE. Il dialogo di cui all'articolo 8 deve essere sistematico e formalizzato secondo le modalita' di cui all'articolo 2 dell'allegato VII dell'accordo ACP-CE. Per quanto riguarda il dialogo a livello nazionale, regionale e subregionale, ove vi sia la partecipazione dell'Assemblea parlamentare paritetica, essa e' rappresentata dai co-presidenti in carica o da un rappresentante designato. 2. Se, dopo aver esaurito tutte le opzioni di dialogo di cui all'articolo 8 dell'accordo ACP-CE, nonche' su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio ritiene che uno Stato ACP sia venuto meno ad un obbligo riguardante uno degli elementi essenziali di cui agli articoli 9 o 11 ter dell'accordo ACP-CE, o in casi gravi di corruzione, lo Stato ACP in questione viene invitato a tenere consultazioni, a meno che non vi sia un'urgenza particolare, a norma degli articoli 11 ter, 96 o 97 dell'accordo ACP-CE. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Nell'ambito delle consultazioni la Comunita' e' rappresentata dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione e si adopera affinche' il livello di rappresentanza sia uniforme. Le consultazioni riguardano prioritariamente i provvedimenti che deve prendere la parte interessata e si svolgono secondo le modalita' di cui all'allegato VII dell'accordo ACP-CE. 3. Se allo scadere dei termini di cui agli articoli 11 ter, 96 o 97 dell'accordo ACP-CE e nonostante l'impegno dimostrato, le consultazioni non portano ad una soluzione, se vi e' un'urgenza particolare o se la consultazione e' rifiutata, il Consiglio, in forza dei suddetti articoli, puo' decidere, su proposta della Commissione e deliberando a maggioranza qualificata, di adottare misure appropriate, compresa la sospensione parziale. Il Consiglio delibera all'unanimita' in caso di sospensione totale dell'applicazione dell'accordo ACP-CE allo Stato ACP in questione. Queste misure rimangono in vigore fintantoche' il Consiglio non si e' avvalso della procedura di cui al primo comma per decidere la modifica o la revoca delle misure adottate in precedenza oppure, se del caso, per il periodo indicato nella decisione. A tal fine, il Consiglio riesamina periodicamente, e almeno ogni sei mesi, le misure summenzionate. Il presidente del Consiglio notifica allo Stato ACP in questione e al Consiglio dei ministri ACP-CE le misure adottate prima della loro entrata in vigore. La decisione del Consiglio e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'eventuale adozione immediata delle misure viene notificata allo Stato ACP e al Consiglio dei ministri ACP-CE contemporaneamente all'invito a tenere consultazioni. 4. Il Parlamento europeo viene informato senza indugio, e in modo esauriente, di tutte le decisioni prese a norma dei punti 2 e 3.".
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 Il presente accordo modificato e' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore. Il presente accordo entra in vigore, purche' siano adempiute le disposizioni di cui al primo comma, contemporaneamente all'accordo che modifica l'accordo ACP-CE'. Esso rimane in vigore per la stessa durata di quest'ultimo. 1) La data di entrata in vigore del presente accordo verra' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio. Fatto a Lussemburgo, addi' dieci aprile duemilasei. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
ACCORDO INTERNO TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, RIGUARDANTE IL FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI COMUNITARI FORNITI NELL'AMBITO DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2008-2013 IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-CE E LO STANZIAMENTO DEGLI AIUTI FINANZIARI AI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE AI QUALI SI APPLICA LA PAR'IE QUARTA DEL TRATTATO CE I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, previa consultazione della Commissione, previa consultazione della Banca europea per gli investimenti, CONSIDERANDO QUANTO SEGUE: (1) Il terzo paragrafo dell'allegato I bis dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunita' Europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 1 (in appresso denominato "l'accordo ACP-CE"), stabilisce che "le eventuali modifiche da apportare al quadro finanziario pluriennale o alle parti corrispondenti dell'accordo sono decise dal Consiglio dei ministri in deroga all'articolo 95 del presente accordo". (2) Il Consiglio dei ministri ACP-CE , riunitosi a Port Moresby (Papua Nuova Guinea) 1'1 e il 2 giugno 2006, ha adottato l'allegato I ter dell'accordo di partenariato ACP-CE che fissa l'importo complessivo degli aiuti comunitari a favore degli Stati ACP forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE a 21.966 milioni di EUR a valere sul 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso denominato il "10° FES"). Tale importo verra' fornito dagli Stati membri. 1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'Accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4). (3) La decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita' europea (in appresso denominata "decisione sull'associazione") si applica fino al 31 dicembre 2011. Prima di tale data dovrebbe essere adottata una nuova decisione sulla base dell'articolo 187 del trattato. Prima del 31 dicembre 2007 il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, dovrebbe fissare a 286 milioni di EUR l'importo a valere sul 10° FES per gli aiuti finanziari nel periodo 2008-2013 ai paesi e territori d'oltre mare (PTOM), ai quali si applica la parte quarta del trattato CE. (4) La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l'impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES) 2, fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9° FES gestiti dalla Commissione, i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e le entrate provenienti dagli interessi su tali importi non dovrebbero piu' essere impegnati. Tale data puo' essere rivista, se necessario. (5) Per attuare l'accordo di partenariato ACP-CE e la decisione sull'associazione, e' opportuno istituire un 10° FES e stabilire una procedura per lo stanziamento dei fondi e per i relativi contributi degli Stati membri. 1) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. 2) GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19. (6) In base a una relazione della Commissione nel 2008/2009 dovrebbe essere eseguita un'analisi di tutti gli aspetti inerenti alla spesa e alle risorse dell'Unione Europea. (7) I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno deciso di destinare un importo di 430 milioni di EUR a valere sul 10° FES per le spese di sostegno sostenute dalla Commissione per la programmazione e attuazione del FES. (8) E opportuno fissare le norme per la gestione della cooperazione finanziaria. (9) Il 12 settembre 2000 i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato un accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE e sullo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (in prosieguo: "accordo interno per il 9° FES"). (10) E' opportuno istituire un comitato di rappresentanti dei governi degli Stati membri presso la Commissione (in appresso denominato il "comitato FES") e un comitato analogo presso la BEI. I lavori della Commissione e quelli della BEI riguardanti l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e delle corrispondenti disposizioni della decisione sull'associazione dovrebbero essere armonizzati. (11) Si prevede che la Bulgaria e la Romania avranno aderito all'Unione europea entro il 1° gennaio 2008 e aderiranno all'accordo di partenariato ACP-CE nonche' al presente accordo interno secondo gli impegni che esse hanno assunto a norma del trattato di adesione di Bulgaria e Romania e del relativo protocollo. (12) Nelle sue conclusioni del 24 maggio 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, si sono impegnati nell'attuazione tempestiva e nella verifica della dichiarazione di Parigi sull'efficacia dell'aiuto dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) adottata al Forum ad alto livello svoltosi a Parigi il 2 marzo 2005. 1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355. (13) Occorre tener presenti le conclusioni sugli obiettivi dell'aiuto pubblico allo sviluppo APS. Nel comunicare la spesa nell'ambito del FES agli Stati membri e all'OCSE/Comitato per l'assistenza allo sviluppo, la Commissione operera' una distinzione tra attivita' APS e non APS. (14) Il 22 dicembre 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: il consenso europeo. (15) Il FES dovrebbe continuare a considerare prioritario il sostegno ai paesi meno sviluppati e ad altri paesi a basso reddito. (16) L'11 aprile 2006 il Consiglio ha approvato il principio di finanziare il fondo per la pace in Africa attingendo ai fondi intra-ACP per un importo fino a 300 milioni di EUR che riguarda il periodo iniziale 2008-2010. Nel corso del terzo anno verra' effettuata una valutazione generale mediante la quale saranno riesaminate le modalita' e le possibilita' di ricorrere in futuro ad altre fonti di finanziamento, compreso un finanziamento PESC, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: CAPO 1 RISORSE FINANZIARIE ARTICOLO I Risorse del 10° FES 1. Gli Stati membri istituiscono un decimo Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "il 10° FES". 1) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1. 2. Il 10° FES comprende le seguenti risorse: a) un importo massimo di 22 682 milioni di EUR fornito dagli Stati membri in base alla seguente ripartizione: Stato membro | Criterio di ripartizione | Contributo in EUR Belgio | 3,53 | 800674600 Bulgaria * | 0,14 | 31754800 Repubblica ceca | 0,51 | 115678200 Danimarca | 2,00 | 453640000 Germania | 20,50 | 4649810000 Estonia | 0,05 | 11341000 Grecia | 1,47 | 333425400 Spagna | 7,85 | 1780537000 Francia | 19,55 | 4434331000 Irlanda | 0,91 | 206406200 Italia | 12,86 | 2916905200 Cipro | 0,09 | 20413800 Lettonia | 0,07 | 15877400 Lituania | 0,12 | 27218400 Lussemburgo | 0,27 | 61241400 Ungheria | 0,55 | 124751000 Malta | 0,03 | 6804600 Paesi Bassi | 4,85 | 1100077000 Austria | 2,41 | 546636200 Polonia | 1,30 | 294866000 Portogallo | 1,15 | 260843000 Romania * | 0,37 | 83923400 Slovenia | 0,18 | 40827600 Slovacchia | 0,21 | 47632200 Finlandia | 1,47 | 333425400 Svezia | 2,74 | 621486800 Regno Unito | 14,82 | 3361472400 | | 22682000000 * Importo stimato. 22 682 milioni di EUR disponibili a partire dall'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale; di questi: (i) 21 966 milioni di EUR vengono assegnati al gruppo di Stati ACP; (ii) 286 milioni di EUR vengono assegnati ai PTOM; (iii) 430 milioni di EUR vengono assegnati alla Commissione per le spese di sostegno di cui all'articolo 6 legate alla programmazione e attuazione del FES da parte della Commissione; b) ai fondi di cui all'allegato I dell'accordo di partenariato ACP-CE e nell'allegato II A della decisione sull'associazione e stanziati a valere sul 9° FES per finanziare le risorse del fondo investimenti istituito nell'allegato C della decisione di associazione (in prosieguo "fondo investimenti") non si applica la decisione 2005/446/CE del Consiglio che fissa la data oltre la quale i fondi del 9° FES non possono piu' essere impegnati. Questi fondi sono trasferiti al 10° FES e gestiti in base agli accordi di attuazione per il 10° FES a partire dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE e dalla data di entrata in vigore delle decisioni del Consiglio riguardanti gli aiuti finanziari ai PTOM per il periodo 2008-2013. 3. Le rimanenze a valere sul 9° FES o a valere sui FES precedenti non vengono piu' impegnati dopo il 31 dicembre 2007 o dopo la data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013, se tale data e' posteriore, ad eccezione delle rimanenze e dei fondi disimpegnati dopo detta data di entrata in vigore derivanti dal sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli primari (STABEX) nell'ambito dei FES precedenti al 9° FES e dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b). I fondi eventualmente impegnati dopo il 31 dicembre 2007 fino all'entrata in vigore del presente accordo di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente per assicurare la capacita' operativa dell'amministrazione dell'UE e per coprire le spese correnti per sostenere i progetti in corso fino all'entrata in vigore del 10° FES. 4. I fondi disimpegnati da progetti a titolo del9° FES o dai FES precedenti non vengono piu' impegnati dopo il 31 dicembre 2007, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all'unanimita', su base di una proposta della Commissione ad eccezione dei fondi disimpegnati dopo detta entrata in vigore derivanti dai sistemi di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli primari (STABEX) nell'ambito dei FES, precedenti al 9° FES che sono trasferiti automaticamente ai rispettivi programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 2, lettera a) punto (i) e all'articolo 3, paragrafo 1, nonche' dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b)1. 5. L'importo complessivo delle risorse del 10° FES copre il periodo compreso tra il 1 °gennaio 2008 e il 31 dicembre 2013. I fondi del 10° FES non vengono piu' impegnati dopo il 31 dicembre 2013, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all'unanimita' su proposta della Commissione. 6. I proventi da interessi generati sulle operazioni finanziate nell' ambito degli impegni assunti a titolo dei precedenti FES e sui fondi del 10° FES gestiti dalla Commissione e depositati presso i delegati ai pagamenti in Europa di cui all'articolo 37, paragrafo 1, dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE sono versati a credito di uno o piu' conti bancari aperti a nome della Commissione e sono utilizzati ai sensi dell'articolo 6. L'utilizzazione dei proventi da interessi generati sui fondi del 10° FES gestiti dalla BEI e' determinata nel quadro del regolamento finanziario di cui all'articolo 9, paragrafo 2. 7. In caso di adesione di un nuovo Stato all'Unione europea, l'assegnazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera a) e' modificata con decisione del Consiglio che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. 8. Le risorse finanziarie possono essere adeguate con decisione del Consiglio che delibera all'unanimita', a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-CE. 9. Gli Stati membri possono, fatte salve le norme e le procedure decisionali di cui all'articolo 8, fornire alla Commissione o alla BEI contributi volontari per sostenere gli obiettivi dell'accordo ACP-CE. Gli Stati membri possono inoltre cofinanziare i progetti o i programmi, ad esempio nell'ambito di iniziative specifiche, che devono essere gestiti dalla Commissione o dalla BEI. Occorre garantire la titolarita' ACP e livello nazionale di tali iniziative. L'attuazione e il regolamento finanziario di cui all'articolo 9 contengono anche le disposizioni necessarie per il cofinanziamento da parte del FES, nonche' per il cofinanziamento di attivita' attuato dagli Stati membri. Questi ultimi comunicano anticipatamente al Consiglio i loro contributi volontari. 10. Il Consiglio in conformita' del paragrafo 7 del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE esegue, insieme con gli Stati ACP, l'analisi dei risultati valutando il livello di realizzazione degli impegni e degli esborsi nonche' i risultati e l'impatto degli aiuti forniti. L'analisi dei risultati e' eseguita sulla base di una proposta elaborata dalla Commissione nel 2010. Tale analisi contribuisce alla decisione relativa all'importo della cooperazione finanziaria dopo il 2013.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 Risorse assegnate agli Stati ACP L'importo di 21 966 milioni di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto (i), viene riservato agli strumenti di cooperazione in base alla seguente ripartizione: a) 17766 milioni di EUR per finanziare i programmi indicativi nazionali e regionali. Tale assegnazione viene utilizzata per i) finanziare i programmi indicativi nazionali degli Stati ACP in conformita' con gli articoli 1-5 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE; ii) finanziare i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione e dell'integrazione regionale e interregionale degli Stati ACP in conformita' con gli articoli 6-11, con l'articolo 13, paragrafo 1, e con l'articolo 14 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE. b) 2700 milioni di EUR per finanziare la cooperazione interregionale e intra-ACP con molti se non tutti gli Stati ACP, in conformita' con l'articolo 12, l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 14 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE per quanto riguarda l'attuazione e le procedure di gestione. Tale dotazione comprende il sostegno strutturale alle istituzioni comuni: il centro per lo sviluppo delle imprese (CDE) e il centro tecnico per l'agricoltura e la cooperazione rurale (CTA) menzionati e controllati secondo le norme e le procedure di cui all'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-CE e per l'assemblea parlamentare paritetica, di cui all'articolo 17 di tale accordo. Tale dotazione copre inoltre l'assistenza per le spese d'esercizio del segretariato ACP menzionato ai punti 1 e 2 del protocollo 1 allegato all'accordo di partenariato ACP-CE. c) Una parte delle risorse di cui alle lettere a) e b) potrebbe essere utilizzata per far fronte a crisi esterne e ad esigenze impreviste, ivi comprese (ove opportuno) le situazioni che richiedono aiuti umanitari complementari di emergenza e di soccorso nel breve termine, qualora tali azioni di sostegno non possano essere finanziate a valere sul bilancio UE, per attenuare gli effetti negativi in caso di fluttuazione dei proventi delle esportazioni. d) 1500 milioni di EUR sotto forma di stanziamento a favore della BEI per finanziare il fondo investimenti in conformita' con le modalita' e le condizioni di cui all'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE, ivi compreso un contributo aggiuntivo di 1 100 milioni di EUR alle risorse del fondo investimenti, gestito come fondo rotativo e 400 milioni di EUR sotto forma di aiuti non rimborsabili per il finanziamento degli abbuoni di interesse di cui agli articoli 2 e 4 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE nel periodo del 10° FES.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 Risorse destinate ai PTOM 1. L'importo di 286 milioni di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), viene stanziato in conformita' con la decisione del Consiglio adottata prima del 31 dicembre 2007, che modifica la decisione sull'associazione ai sensi dell'articolo 187 del trattato, di cui 256 milioni di EUR per finanziare i programmi indicativi nazionali e regionali, e 30 milioni di EUR sotto forma di assegnazione alla BEI per finanziare il fondo di investimento conformemente alla decisione sull'associazione. 2. Laddove un PTOM diventa indipendente e aderisce all'accordo di partenariato ACP-CE, l'importo di cui al paragrafo 1 viene ridotto e gli importi di cui all'articolo 2, lettera a), vengono aumentati in maniera corrispondente mediante una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Prestiti derivanti dalle risorse proprie della BEI 1. All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo, 2, lettera b), destinato al fondo investimenti nell'ambito del 9° FES e all'importo di cui all'articolo 2, lettera d), viene aggiunto un importo indicativo di max. 2 030 milioni di EUR sotto forma di prestiti concessi dalla BEI a valere sulle proprie risorse. Tali risorse vengono stanziate per un importo fino a 2 000 milioni di EUR per i fini stabiliti nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE e per un importo fino a 30 milioni di EUR per gli scopi previsti nella decisione di associazione alle condizioni previste dai suoi statuti e secondo le disposizioni pertinenti che figurano nelle modalita' e condizioni relative al finanziamento degli investimenti fissate dall'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE e dalla decisione sull'associazione. 2. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della BEI, a rendersi garanti verso la BEI, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla BEI sulle sue risorse proprie in applicazione dell'articolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE e delle corrispondenti disposizioni della decisione sull'associazione. 3. La garanzia di cui al paragrafo 2 e' limitata al 75% dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla BEI a titolo dei contratti di prestito nel loro complesso; essa e' destinata alla copertura di ogni rischio. 4. Per gli impegni degli Stati membri di cui dal paragrafo 2 verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la BEI.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 Operazioni gestite dalla BEI 1. I pagamenti effettuati alla BEI a titolo dei prestiti a condizioni speciali concessi agli Stati ACP, ai PTOM ed ai dipartimenti francesi d'oltremare nonche' i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate nel quadro dei FES precedenti al 9° ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al fondo al quale appartengono tali somme, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita', su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni. 2. Le commissioni dovute alla BEI per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono detratte in anticipo dagli importi destinati agli Stati membri. 3. I proventi e i redditi derivanti alla BEI da operazioni effettuate a titolo del fondo investimenti nell'ambito del 9° e del 10° FES sono utilizzati per ulteriori operazioni del fondo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE, previe deduzioni per spese straordinarie e passivita' originate nel quadro di tale fondo investimenti. 4. La BEI e' remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del fondo investimenti di cui al paragrafo 3 in conformita' con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 Risorse riservate alle spese di sostegno associate al FES 1. Le risorse del FES coprono i costi per le misure di sostegno. Le risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto (iii), e all'articolo 1, paragrafo 5, coprono i costi legati alla programmazione e attuazione del FES che non sono necessariamente coperti dai documenti di sostegno alla strategia e dai programmi indicativi pluriennali che figurano nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1. 2. Le risorse per le misure di sostegno potrebbero coprire le spese legate a: a) attivita' di preparazione, follow-up, monitoraggio, contabilita', audit e valutazione direttamente necessarie per la programmazione e attuazione delle risorse del FES gestite dalla Commissione; b) la realizzazione di tali obiettivi, attraverso le attivita' di ricerca riguardanti la politica di sviluppo, gli studi, le riunioni, le attivita' di informazione e di sensibilizzazione, le attivita' di formazione e pubblicazione; e c) reti informatiche per lo scambio di informazioni e tutte le altre spese di assistenza tecnica o amministrativa che la Commissione potrebbe dover sostenere per gestire il FES. Sono comprese anche le spese sostenute presso la sede centrale della Commissione e le delegazioni per il sostegno amministrativo richiesto per gestire le operazioni finanziate nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-CE e della decisione sull'associazione. Queste non sono attribuite a compiti fondamentali del servizio pubblico europeo cioe' del personale permanente della Commissione.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 Contributi al 10° FES 1. Ogni anno la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, entro il 15 ottobre, lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi da prevedere per l'esercizio in corso e per i due successivi, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del fondo investimenti. Tali importi si basano sulla capacita' concreta di erogare il livello di risorse proposto. 2. Su proposta della Commissione il Consiglio decide a maggioranza qualificata come previsto dall'articolo 8, specificando la parte a carico della Commissione e quella a carico della BEI, il massimale dell'importo annuale del contributo per il secondo anno successivo alla proposta della Commissione (n+2) e, entro il massimale deciso l'anno precedente, l'importo annuale della richiesta di contributo per il primo anno successivo alla proposta della Commissione (n+I). 3. Qualora i contributi decisi in base alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dovessero deviare dalle esigenze effettive del FES nel corso dell'esercizio in questione, la Commissione presenta delle proposte al Consiglio per modificare l'importo di tali contributi entro il massimale di cui al paragrafo 2. Il Consiglio adotta una decisione a maggioranza qualificata, come previsto dall'articolo 8. 4. Le richieste di contributi non possono superare il massimale di cui al paragrafo 2, ne' puo' essere aumentato il massimale salvo se deciso dal Consiglio a maggioranza qualificata come previsto dall'articolo 8 in casi di esigenze particolari derivanti da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. In tal caso la Commissione e il Consiglio assicurano che i contributi corrispondano ai pagamenti previsti. 5. Tenendo conto delle previsioni della BEI la Commissione trasmette ogni anno al Consiglio entro il 15 ottobre le sue stime di impegno, esborso e contributi per ognuno dei tre anni successivi agli anni di cui al paragrafo 1. 6. Per quanto riguarda i fondi trasferiti dai precedenti FES al 10° FES a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 1, paragrafo 3, i contributi di ciascuno Stato membro vengono calcolati in proporzione al contributo di ciascuno Stato membro al FES di cui trattasi. Per quanto riguarda i fondi del 9° FES e dei FES precedenti che non sono trasferiti al 10° FES, l'impatto sul contributo di ciascuno Stato membro viene calcolato in proporzione al contributo di ciascuno Stato membro al 9° FES. 7. Le modalita' di pagamento dei contributi da parte degli Stati membri sono fissate in dettaglio dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 Il comitato del Fondo europeo di sviluppo 1. Presso la Commissione e' istituto, per le risorse del 10° FES da essa gestite, un comitato composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri (in appresso denominato "il comitato FES"). Il comitato FES e' presieduto da un rappresentante della Commissione; quest'ultima provvede al segretariato. Un rappresentante della BEI partecipa ai lavori del comitato. Stato membro | Voti UE-27 Belgio | 35 Bulgaria * | [il] Repubblica ceca | 5 Danimarca | 20 Germania | 205 Estonia | 1 Grecia | 15 Spagna | 79 Francia | 196 Irlanda | 9 Italia | 129 Cipro | 1 Lettonia | 1 Lituania | 1 Lussemburgo | 3 Ungheria | 6 Malta | 1 Paesi Bassi | 49 Austria | 24 Polonia | 13 Portogallo | 12 Romania * | [4] Slovenia | 2 Slovacchia | 2 Finlandia | 15 Svezia | 27 Regno Unito | 148 Totale EU a 25 | 999 Totale EU a 27 * | [1004] * Voto stimato 3. Il comitato FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 720 voti su 999, che esprimano il voto favorevole di almeno 13 Stati membri. La minoranza di bloccaggio consiste in 280 voti. 4. In caso di adesione di un nuovo Stato all'UE la ponderazione di cui al paragrafo 2 e la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 3 sono modificate, con decisione del Consiglio che delibera all'unanimita'. 5. Il Consiglio adotta il regolamento interno del FES all'unanimita'.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 Il Comitato del Fondo investimenti 1. Viene costituito sotto l'egida della BEI un comitato (in appresso denominato "Comitato del Fondo investimenti") costituito da rappresentanti dei governi degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. La BEI fornisce il segretariato del Comitato o i servizi di supporto. Il presidente del Comitato del Fondo investimenti viene eletto fra i membri del Comitato del Fondo investimenti dai membri stessi. 2. Il Consiglio adotta il regolamento del Comitato del Fondo investimenti all'unanimita'. 3. Il Comitato degli investimenti delibera a maggioranza qualificata come stabilito dall'articolo 8, paragrafi 2 e 3.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 Disposizioni di attuazione 1. Fatto salvo l'articolo 8 di tale accordo e i diritti di voto degli Stati membri in esso contemplati, tutte le pertinenti disposizioni degli articoli da 14 a 30 dell'accordo interno per il 9° FES rimangono in vigore in attesa della decisione del Consiglio in merito ad un regolamento di attuazione per il 10° FES. Questo regolamento di attuazione e' deciso all'unanimita' sulla base di una proposta della Commissione e previa consultazione della BEI. Il regolamento di attuazione contiene adeguate modifiche e miglioramenti delle procedure decisionali e programmatiche e armonizza le procedure della Comunita' e del FES quanto piu' possibile, anche riguardo agli aspetti del cofinanziamento. Stabilisce altresi' particolari procedure di gestione per il Fondo per la pace in Africa. Rammentando che l'assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione degli articoli 11, paragrafo 6, 11 bis e 11 ter dell'accordo di partenariato ACP-CE sara' finanziata da strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE, le attivita' sviluppate ai sensi di queste disposizioni dovranno essere approvate mediante procedure di gestione del bilancio preventivamente specificate. 2. Un regolamento finanziario verra' adottato, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE, dal Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 8, sulla base di una proposta della Commissione e previo parere della BEI per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima nonche' previo parere della Corte dei conti. 3. La Commissione presentera' i regolamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 prevedendo, tra l'altro, la sua proposta per la possibilita' di delegare l'attuazione dei compiti a terzi.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 Esecuzione finanziaria, contabilita', audit e scarico 1. La Commissione assicura l'esecuzione finanziaria delle dotazioni che essa gestisce sulla base dell'articolo 1, paragrafo 8 dell'articolo 2, lettere a), b), e c), dell'articolo 3, paragrafo I e dell'articolo 6 e l'esecuzione finanziaria dei progetti e dei programmi in conformita' con il regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Ai fini del recupero delle somme indebitamente pagate, le decisioni della Commissione sono esecutive in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 256 del trattato. 2. La BEI provvede, per conto della Comunita', alla gestione del fondo investimenti ed effettua le operazioni a titolo di tale fondo ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. In questo ambito la BEI agisce a nome e a rischio della Comunita'. Gli Stati membri sono titolari di tutti i diritti che derivano da tali operazioni, segnatamente a titolo di creditori o proprietari. 3. La BEI provvede, sulla base dei suoi statuti e delle migliori pratiche bancarie all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle risorse proprie di cui all'articolo 4, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse del FES. 4. Per ciascun esercizio, la Commissione redige e approva la contabilita' del FES e la invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. 5. La Commissione tiene a disposizione della Corte dei conti le informazioni di cui all'articolo 10, per consentire a quest'ultima di controllare in base a prove documentali l'aiuto fornito a valere sulle risorse del FES. 6. La BEI invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate con risorse del FES da essa gestite. 7. Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, la Corte dei conti esercita i poteri conferitile dall'articolo 248 del trattato CE in relazione alle operazioni del FES. Le condizioni alle quali la Corte dei conti esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. 8. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 8, da' scarico alla Commissione della gestione finanziaria del FES, ad esclusione delle operazioni gestite dalla BEI. 9. Le operazioni finanziate sulle risorse del FES gestite dalla BEI sono soggette alle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della BEI per tutte le sue operazioni.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 Clausola di revisione L'articolo 1, paragrafo 3 e gli articoli del Capo II, ad eccezione delle modifiche dell'articolo 8, possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. La BEI e' associata alla proposta della Commissione nelle questioni concernenti le sue attivita' e quelle del fondo investimenti.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 Ratifica, entrata in vigore e durata 1. Il presente accordo e' approvato da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della sua approvazione da parte dell'ultimo Stato membro. 3. Il presente accordo e' concluso per la stessa durata del quadro finanziario pluriennale dell'allegato I ter dell'accordo di partenariato ACP-CE. Tuttavia, fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, il presente accordo resta in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le azioni finanziate nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-CE, della decisione sull'associazione e di detto quadro finanziario pluriennale.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14 Lingue facenti fede Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, e' depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne rimette copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario. Fatto a Bruxelles, addi' diciassette luglio duemilasei. Parte di provvedimento in formato grafico
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