LEGGE 26 novembre 2007, n. 230
Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposte dall'articolo 37 della Convenzione stessa.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 5.755 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Mastella ------
Convention
Allegato International Convention against doping in sport Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
Convenzione internazionale contro il doping nello sport (lingua italiana) Parigi, 19 ottobre 2005 La Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, qui di seguito denominata "UNESCO", riunita a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 in occasione della 33° sessione, Considerato che la missione dell'UNESCO e' di contribuire alla pace ed alla sicurezza incoraggiando la collaborazione tra le nazioni attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, Tenuto conto degli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani, Vista la risoluzione 58/5 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 3 novembre 2003 sullo sport in quanto strumento di promozione dell'educazione, della salute, dello sviluppo e della pace, ed in particolare il paragrafo 7, Consapevole del fatto che lo sport debba svolgere un ruolo importante nella tutela della salute, nell'educazione morale, culturale e fisica e nella promozione della comprensione internazionale e della pace, Prendendo atto della necessita' di incoraggiare e coordinare la cooperazione internazionale al fine di eliminare il doping nello sport, Preoccupata del ricorso al doping nello sport e delle sue conseguenze sulla salute degli sportivi, sul principio del gioco corretto, sull'eliminazione delle frodi e sul futuro dello sport, Consapevole del fatto che il doping costituisce una minaccia per i principi etici ed i valori educativi sanciti dalla Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport dell'UNESCO e dalla Carta olimpica, Ricordando che la Convenzione contro il doping ed il suo protocollo aggiuntivo adottati nel quadro del Consiglio d'Europa sono gli strumenti di diritto internazionale pubblico all'origine delle politiche nazionali antidoping e della cooperazione intergovernativa in materia, Ricordando le raccomandazioni adottate al riguardo in occasione della seconda, terza e quarta Conferenza internazionale dei ministri ed alti funzionari responsabili dell'educazione fisica e dello sport, organizzata dall'UNESCO a Mosca (1988), a Punta del Este (1999) e ad Atene (2004), nonche' la risoluzione 32 C/9 adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO durante la 32° sessione (2003), Tenuto conto del Codice mondiale antidoping adottato dall'Agenzia mondiale antidoping durante la Conferenza mondiale sul doping nello sport di Copenaghen, il 5 marzo 2003, e della dichiarazione di Copenaghen contro il doping nello sport, Consapevole inoltre dell'influenza che gli sportivi ad alto livello esercitano sui giovani, Tenuto conto della necessita' costante di condurre e promuovere ricerche con l'obiettivo di migliorare l'individuazione del doping e comprendere i fattori che ne determinano l'utilizzo, al fine di dare tutta l'efficacia possibile alle strategie di prevenzione, Tenuto conto inoltre dell'importanza dell'educazione permanente degli sportivi, del personale di supporto degli sportivi e della societa' nel complesso per prevenire il doping, Consapevole della necessita' di dare agli Stati Parte gli strumenti necessari per attuare i programmi antidoping, Consapevole del fatto che i pubblici poteri e le organizzazioni sportive hanno delle responsabilita' aggiuntive per quanto attiene alla prevenzione ed alla lotta al doping nello sport, in particolare per vegliare al corretto svolgimento, nello spirito del gioco corretto, delle manifestazioni sportive e per tutelare la salute di coloro che vi partecipano, Tenuto conto del fatto che i poteri pubblici e le organizzazioni sportive devono impegnarsi congiuntamente nella realizzazione di tali obiettivi, garantendo tutta l'indipendenza e la trasparenza dovute a tutti i livelli opportuni, Decisa a perseguire e rafforzare la cooperazione al fine di eliminare il doping nello sport, Tenuto conto del fatto che l'eliminazione del doping nello sport dipende in parte dalla progressiva armonizzazione delle norme e delle pratiche antidoping nello sport e dalla cooperazione su scala nazionale e mondiale, Ha adottato, il diciannove ottobre 2005, la presente Convenzione. Articolo 1 - Scopi della Convenzione La presente Convenzione si prefigge lo scopo, nel quadro della strategia e del programma di attivita' dell'UNESCO nel settore dell'educazione fisica e dello sport, di promuovere la prevenzione del doping nello sport e la lotta a tale fenomeno allo scopo di eliminarlo.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 - Definizioni Le seguenti definizioni si applicano nel contesto del Codice mondiale antidoping. In caso di divergenza, tuttavia, faranno fede le disposizioni della Convenzione. Ai fini della presente Convenzione, 1. L'espressione "laboratori antidoping accreditati" indica i laboratori accreditati dall'Agenzia mondiale antidoping. 2. L'espressione "organizzazione antidoping" indica un'istanza responsabile dell'adozione delle regole da seguire per avviare, applicare o far rispettare qualunque elemento del processo di controllo del doping. Ad esempio, puo' indicare il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico internazionale, altre organizzazioni responsabili di grandi eventi sportivi che procedano ai controlli in quelle occasioni, l'Agenzia mondiale antidoping, le federazioni internazionali e le organizzazioni nazionali antidoping. 3. Con l'espressione "violazione delle norme antidoping" nello sport si intendono una o piu' violazioni tra quelle qui di seguito elencate: (a) la presenza di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o dei suoi markers nell'organismo di uno sportivo; (b) l'uso o il tentato uso di una sostanza o di un metodo vietati; (c) il rifiuto di sottoporsi al prelievo di un campione in seguito a notifica conforme alle norme antidoping in vigore, o il fatto di sottrarsi a detto prelievo senza un valido motivo o di evitarlo con ogni altro mezzo; (d) la violazione dell' esigenza di disponibilita' degli sportivi a sottoporsi a controlli al di fuori delle gare, inclusa l'inosservanza da parte degli sportivi dell'obbligo di precisare il luogo in cui si trovano e il fatto di saltare dei controlli che si ritiene obbediscano a regole ragionevoli; (e) la falsificazione o il tentativo di falsificazione di qualunque elemento del processo di controllo del doping; (f) la detenzione di sostanze o metodi vietati; (g) il traffico di qualunque sostanza o metodo vietato; (h) la somministrazione o la tentata somministrazione di una sostanza o metodo vietato ad uno sportivo, o l'assistenza, l'incoraggiamento, il concorso, l'incitamento, la dissimulazione o qualunque altra forma di complicita' che comporti una violazione o un tentativo di violazione delle norme antidoping. 4. Ai fini del controllo del doping, il termine "sportivo" indica qualunque individuo che pratichi un'attivita' sportiva a livello internazionale o ad un livello nazionale come definito dall'organizzazione antidoping nazionale interessata e accettato dagli Stati parte, nonche' qualunque individuo che pratichi uno sport o partecipi ad una manifestazione sportiva ad un livello inferiore accettato dagli Stati parte. Ai fini dell'educazione e della formazione, il termine "sportivo" indica qualunque individuo che pratichi uno sport sotto l'autorita' di un'organizzazione sportiva. 5. L'espressione "personale di supporto degli sportivi" indica qualunque allenatore, preparatore, direttore sportivo, agente, personale di squadra, dirigente, personale medico o paramedico che lavora con gli sportivi o che cura gli sportivi che partecipano ad una gara sportiva o si preparano a parteciparvi. 6. Il termine "Codice" indica il Codice mondiale antidoping adottato dall'Agenzia mondiale antidoping il 5 marzo 2003 a Copenaghen e inserito all'appendice 1 della presente Convenzione. 7. Il termine "gara" indica una prova, un incontro o una partita unica, o un determinato concorso sportivo. 8. L'espressione "controllo del doping" indica il processo che include la pianificazione della suddivisione dei controlli, la raccolta dei campioni e il loro trattamento, l'analisi in laboratorio, la gestione dei risultati, le audizioni e gli appelli. 9. L'espressione "doping sportivo" indica un caso di violazione delle norme antidoping. 10. L'espressione "squadre di controllo del doping debitamente accreditate" indica le squadre di controllo del doping che operano sotto l'autorita' di un'organizzazione antidoping nazionale o internazionale. 11. Con l'espressione controllo "in gara", al fine di distinguere tra in gara e fuori gara, e fatte salve eventuali disposizioni contrarie all'uopo previste dai regolamenti della federazione internazionale o dell'organizzazione antidoping interessata, si indica un controllo al quale deve sottoporsi uno sportivo a cio' designato nel quadro di una data gara. 12. L'espressione "Standard internazionale per i laboratori" indica lo Standard inserito all'appendice 2 della presente Convenzione. 13. L'espressione "Standard internazionali di controllo" indica gli Standard inseriti all'appendice 3 della presente Convenzione. 14. L'espressione "controllo improvviso" indica un controllo di doping che viene effettuato senza previo avviso allo sportivo e durante il quale quest'ultimo viene posto sotto scorta permanente dal momento della notifica a quello della consegna del campione. 15. L'espressione "Movimento olimpico" indica tutti coloro che accettano di ispirarsi alla Carta olimpica e che riconoscono l'autorita' del Comitato Internazionale Olimpico, ossia: le federazioni internazionali degli sport in programma alle Olimpiadi, i comitati olimpici nazionali, i comitati organizzatori delle olimpiadi, gli sportivi, i giudici, gli arbitri, le associazioni e le squadre, nonche' tutte le organizzazioni e le istituzioni riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico. 16. L'espressione controllo antidoping "fuori gara" indica qualunque controllo del doping che non si svolge nell'ambito di una gara. 17. L'espressione "elenco dei divieti" indica l'elenco delle sostanze e dei metodi vietati inserito all'allegato I della presente Convenzione. 18. L'espressione "metodo vietato" indica qualunque metodo descritto nell'elenco dei divieti che compare all'allegato I della presente Convenzione. 19. L'espressione "sostanza vietata" indica qualunque sostanza descritta nell'elenco dei divieti che compare all'allegato I della presente Convenzione. 20. L'espressione "organizzazione sportiva" indica qualunque organizzazione responsabile di una manifestazione relativa ad una o piu' discipline sportive. 21. L'espressione "standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici" indica lo standard che compare all'allegato II della presente convenzione. 22. Il termine "controllo" indica la parte del processo globale di controllo del doping che include la pianificazione della suddivisione dei test, la raccolta del campione, il trattamento del campione e il suo trasferimento al laboratorio. 23. L'espressione "esenzione per uso a fini terapeutici" indica un'esenzione concessa conformemente allo Standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici. 24. Il termine "uso" indica l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo tramite qualunque altro mezzo di una sostanza o metodo vietati. 25. L'espressione "Agenzia mondiale antidoping" (AMA), indica la Fondazione di diritto svizzero cosi' denominata, costituita il 10 novembre 1999.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 - Mezzi per realizzare l'obiettivo della Convenzione Ai fini della presente Convenzione, gli Stati parte si impegnano a: (a) adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale che siano conformi ai principi sanciti dal Codice; (b) incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale intesa a tutelare gli sportivi e l'etica sportiva e a comunicare gli esiti della ricerca; (c) promuovere una cooperazione internazionale tra di essi e le organizzazioni che svolgono un ruolo di primo piano nella lotta al doping sportivo, in particolare l'Agenzia Mondiale Antidoping.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 - Relazione tra il Codice e la Convenzione 1. Al fine di coordinare l'attuazione della lotta al doping dello sport a livello nazionale ed internazionale, gli Stati parte si impegnano a rispettare i principi sanciti dal Codice, che costituiscono la base per le misure di cui all'articolo 5 della presente Convenzione. Nulla osta, nella presente Convenzione, a che gli Stati parte adottino ulteriori misure di complemento al Codice. 2. Il testo del Codice e la versione piu' recente delle appendici 2 e 3 sono riprodotti a titolo informativo e non costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Le appendici, in quanto tali, non creano alcun obbligo vincolante di diritto internazionale per gli Stati parte. 3. Gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 - Misure atte a realizzare gli scopi della Convenzione Conformemente agli obblighi sanciti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato parte si impegna ad adottare misure adeguate. Tali misure possono consistere in leggi, regolamenti, politiche o prassi amministrative.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 - Relazione con altri strumenti internazionali La presente Convenzione non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi degli Stati parte derivanti da altri accordi stipulati in precedenza e compatibili con il suo oggetto ed il suo scopo. Cio' non pregiudica ne' il godimento da parte di altri Stati parte dei loro diritti ai sensi della presente Convenzione, ne' l'esecuzione degli obblighi da essa derivanti.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 - Coordinamento a livello nazionale Gli Stati parte garantiscono l'applicazione della presente Convenzione, in particolare attraverso misure di coordinamento a livello nazionale. Per adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente Convenzione, essi possono fare riferimento ad organizzazioni antidoping, nonche' alle autorita' ed organizzazioni sportive.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 - Limitazione della disponibilita' e dell'utilizzo di sostanze e metodi vietati nello sport 1. Se del caso, gli Stati parte adottano misure atte a limitare la disponibilita' di sostanze e metodi vietati, al fine di ridurne l'utilizzo da parte degli sportivi nello sport, salvo nei casi di esenzione a fini terapeutici. Essi lottano in particolare contro il traffico destinato agli sportivi e, a tal fine, si adoperano per limitare la produzione, la circolazione, l'importazione, la distribuzione e la vendita di dette sostanze e metodi. 2. Gli Stati parte adottano misure o incoraggiano, se del caso, le istanze competenti sottoposte alla loro giurisdizione ad adottare misure al fine di prevenire e limitare l'utilizzo ed il possesso da parte degli sportivi di sostanze e metodi vietati nello sport, salvo nei casi in cui tale utilizzo sia autorizzato da un'esenzione a fini terapeutici. 3. Nessuna misura adottata conformemente alla presente Convenzione restringe la disponibilita' a fini legittimi di sostanze e metodi il cui uso sia altrimenti vietato o limitato in ambito sportivo.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 - Misure nei confronti del personale di supporto degli sportivi Gli Stati parte adottano direttamente misure, o incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad adottare misure, incluse sanzioni o penalita', nei confronti dei membri di supporto degli sportivi che commettano una violazione delle regole antidoping o altre infrazioni legate al doping sportivo.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 - Integratori alimentari In base alle necessita', gli Stati parte incoraggiano i produttori ed i distributori di integratori alimentari a stabilire buone pratiche per la commercializzazione e la distribuzione dei suddetti integratori, ed in particolare a fornire informazioni circa la composizione analitica di tali prodotti e il certificato di qualita'.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 - Misure di natura finanziaria In base alle necessita', gli Stati parte: (a) inseriscono nel loro bilancio il finanziamento di un programma nazionale di controlli in tutte le discipline sportive o aiutano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping a finanziare controlli antidoping, sia predisponendo direttamente sovvenzioni o stanziamenti, sia tenendo conto della spesa per tali controlli al momento della determinazione dell'importo complessivo di dette sovvenzioni o stanziamenti; (b) fanno tutto il necessario per ritirare il proprio sostegno finanziario nel settore dello sport agli sportivi o al personale di supporto degli sportivi che siano stati squalificati a seguito di una violazione delle norme antidoping, e cio' per tutta la durata della squalifica; (c) ritirano in tutto o in parte il proprio sostegno finanziario o di altra natura, nel settore sportivo, a qualunque organizzazione sportiva o organizzazione antidoping che non rispetti il Codice o le norme antidoping applicabili adottate conformemente al Codice.
Convenzione-art. 12
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