DECRETO 12 ottobre 2007, n. 236

Type Decreto
Publication 2007-10-12
Ultimo aggiornamento 2008-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

Visto in particolare l'articolo 12 recante disposizioni per l'accesso al ruolo dei capo squadra e dei capo reparto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che esigenze di trasparenza e certezza richiedono che l'individuazione dei corsi richiesti quale requisito d'ammissione avvenga prima dell'avvio delle procedure concorsuali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);

Ritenuto pertanto necessario, per la copertura dei posti da conferire con decorrenza 1° gennaio 2006, 1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2008, l'individuazione di procedure accelerate le quali tengano prioritariamente conto della preparazione professionale derivante dall'esperienza professionale posseduta;

Ritenuto in particolare che, in relazione alle suesposte esigenze, costituisca idoneo requisito formativo, ai fini dell'ammissione al concorso interno di cui al richiamato articolo 12, comma 1, lettera b), l'avvenuto superamento di almeno n. 2 corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione della durata non inferiore ad una settimana o alle trentasei ore, ovvero di n. 1 corso di pari durata complessiva;

Considerato altresì che, a norma del comma 7 del medesimo articolo 12, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonchè le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;

Visto il protocollo di intesa, sottoscritto con le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 26 settembre 2006, nel quale si è convenuto che, nelle more della individuazione degli istituti di partecipazione sindacale, da effettuarsi in sede di negoziazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sarebbero state, comunque, garantite forme di partecipazione sindacale;

Visto il verbale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali in data 2 aprile 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e del 17 settembre 2007;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 48202/3401/9.5 del 28 settembre 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalità di accesso

1.Il concorso interno di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

2.Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista, nonchè le relative sedi di nucleo disponibili.

3.Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, rivestono la qualifica di vigile coordinatore.

4.Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

5.Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 2, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, prima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6.Il personale collocato in posizione utile viene ammesso al corso, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'articolo 6.

7.In prima applicazione, per il conferimento dei posti con decorrenza 1° gennaio 2006, al concorso interno viene ammesso il personale inquadrato nella qualifica di vigile coordinatore ai sensi dell'articolo 149, comma 4 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, purchè in possesso degli altri requisiti previsti.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, è il seguente: "Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene: a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore; b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nel criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. 4. I vigili del fuoco coordinatori ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma. 6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonchè le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.". - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, si vedano le note alle premesse. - Il testo del comma 4, dell'art. 149, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, è il seguente: "4. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore.".

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