LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244

Type Legge
Publication 2007-12-24
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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123.Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermita' che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

124.Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalita' degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilita' e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilita', anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

125.Gli accordi di cui al comma 124 definiscono modalita' e criteri dei trasferimenti, nonche' eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.

126.Per le medesime finalita' e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonche' i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

127.Per le medesime finalita' e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, puo' essere disposta la mobilita', anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale e' iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonche', con le modalita' di cui al comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonche' i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

128.Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia e' autorizzato a coprire, fino al 31 dicembre 2012, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilita', anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilita' sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 124. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Parimenti lo stesso Ministero e' autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

129.Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita', prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

130.La banca dati di cui al comma 129 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

131.Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.

132.In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 e' stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.

133.Per le finalita' indicate al comma 131, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

134.In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

135.In aggiunta a quanto previsto dal comma 133, al fine di migliorare l'operativita' e la funzionalita' del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

136.Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.

137.In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilita'.

138.In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'onnicomprensivita' della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilita' di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro e' altresi' destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalita' perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilita' interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno.

139.In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

140.Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le universita', ricompresi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428.

141.Le somme indicate ai commi 131, 132, 133, 134, 135 e 140 comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

142.Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

143.Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

144.Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

145.Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

146.Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle universita', incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

147.In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.

148.Per fare fronte alla notevole complessita' dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

149.E' stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla presente legge.

150.Agli oneri derivanti dai commi 148 e 149 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

151.Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per l'anno 2010.

152.Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

153.Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

154.Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

155.A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 154, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

156.In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

157.La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 487.309.000 euro per l'anno 2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

158.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

159.All'onere derivante dall'articolo 2, comma 550, limitatamente a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato dalla Tabella D allegata alla presente legge.

160.L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

161.La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

162.Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

163.Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

164.La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Tabelle

Tabella 1 (Articolo 1, comma 296) REGIONI A STATUTO ORDINARIO Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 2 (Articolo 2, comma 144)

Fonte Coefficiente

1 Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW 1,00

1-bis Eolica offshore 1,50

2 Solare ** **

3 Geotermica 0,90

4 Moto ondoso e maremotrice 1,80

5 Idraulica 1,00

6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 1,30

7 Biomasse e biogas prodotti da attivita' agricola, allevamento e forestale da filiera corta * *

7-bis Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo * *

8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente 0,80

=====================================================================

| | Entita' della tariffa (euro

| Fonte | cent/kWh)

=====================================================================

|Eolica per impianti di taglia |

1 |inferiore a 200 kW | 30


2 |Solare ** | **


3 |Geotermica | 20


4 |Moto ondoso e maremotrice | 34


|Idraulica diversa da quella del |

5 |punto precedente | 22


|Biogas e biomasse, esclusi i |

|biocombustibili liquidi ad |

|eccezione degli oli vegetali |

|puri tracciabili attraverso il |

|sistema integrato di gestione e |

|di controllo previsto dal |

| regolamento (CE) n. 73/2009 |

|del Consiglio, del 19 gennaio |

6 |2009 | 28


7 | NUMERO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99


|Gas di discarica, gas residuati |

|dai processi di depurazione e |

|biocombustibili liquidi ad |

|eccezione degli oli vegetali |

|puri tracciabili attraverso il |

|sistema integrato di gestione e |

|di controllo previsto dal |

| regolamento (CE) n. 73/2009 del |

8 |Consiglio, del 19 gennaio 2009 | 18


Regione Tratta

Lombardia Voghera-Varzi

Liguria Ospedaletti -Sanremo

Emilia-Romagna Rimini-Novafeltria

Veneto Treviso-Ostiglia

Marche Fermo-Amandola

Umbria Spoleto-Norcia

Lazio Roma-Paliano-Fiuggi

Lazio Capranica-Civitavecchia

Puglia Gioia del Colle-Palagiano

Calabria Lagonegro-Castrovillari

Sicilia Valle dell'Anapo

Sardegna San Gavino-Montevecchio

Elenco 1

ELENCO N.1. (Articolo 2, comma 615) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE AUTORIZZATIVE DI RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE 2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, articolo 1 Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, articolo 3 Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, articolo 44 Legge 1° dicembre 1986, n. 831, articolo 8 Legge 23 dicembre 1986, n. 898, articolo 3, comma 7 Legge 25 febbraio 1992, n. 215 Legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 4, comma 10-quinquies Legge 13 luglio 1999, n. 226, articolo 8, comma 8-bis Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 2 Legge 6 marzo 2001, n. 64, articolo 11, comma 1, lett. c) Legge 23 novembre 2001, n. 410, articolo 4 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 49, comma 2 Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 27, comma 4 Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, articolo 10, comma 35 Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 84 Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Legge 15 giugno 1984, n. 246, articolo 5 Legge 10 marzo 1986, n. 61, articolo 4 Legge 5 marzo 1990, n. 46, articolo 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 20 Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, articolo 4, comma 7 Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47 Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, articolo 14 Legge 12 dicembre 2002, n. 273, articolo 32 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 86, comma 3, e articolo 60, comma 3 Legge 23 agosto 2004, n. 239, articolo 1, comma 110 Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 337 4. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 16 5. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Legge 12 ottobre 1956, n. 1214, articolo 2 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, articolo 126 8. MINISTERO DELL'INTERNO Legge 27 ottobre 1973, n. 628, articolo 3 Legge 15 novembre 1973, n. 734, articoli 6 e 8 Legge 7 agosto 1990, n. 232, articolo 18 Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 101, comma 4 Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556; articolo 9, comma 2 Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3, comma 2 Legge 16 giugno 1998, n. 191, articolo 2, comma 32 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 1 e 2 Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11 9. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORI0 E DEL MARE Decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1993, n. 59, articolo 9, comma 2 Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 26, comma 5 Legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 27, comma 1 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 114, comma 1 11. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47 Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 41 Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, articolo 6 12. MINISTERO DELLA DIFESA Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 12, commi 4, 6 e 7 Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articolo 21 Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, articolo 9, comma 2 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 43, comma 16 13. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 17, comma 3 Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articolo 4, commi 5, 7 e 8; decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 997, n. 31492, articoli 1 e 2 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 59, comma 2 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 93, comma 8 14. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI , articolo 2 Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83 Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, articolo 4, comma 3 ((...)) 15. MINISTERO DELLA SALUTE Legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 5, comma 12 Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, articolo 11, e decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, articolo 10 Decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, articolo 8, comma 3 Decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, articolo 5, comma 2, lett. a) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 92, comma 5 Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, articolo 18, comma 3 16. MINISTERO DEI TRASPORTI Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articoli 21, 37 e 44 Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 5, e decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, articolo 14 Legge 20 dicembre 1974, n. 684, articolo 13 Legge 14 giugno 1989, n. 234, articolo 24 Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 101 e 208 Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47 Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, articolo 5 Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, articolo 63

Allegato A

Allegato A ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

Allegato 1

Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Prospetto di copertura

Prospetto di copertura Parte di provvedimento in formato grafico

Tabelle

Tabella A Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B Parte di provvedimento in formato grafico Tabella C Parte di provvedimento in formato grafico Tabella D Parte di provvedimento in formato grafico Tabella E Parte di provvedimento in formato grafico Tabella F Parte di provvedimento in formato grafico

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