LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244
9.Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validita' delle certificazioni prodotte in precedenza.
10.All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento".
11.Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalita' di riparto ed erogazione dei contributi.
12.Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attivita' di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.
13.All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le parole: "e per l'estinzione anticipata di prestiti".
14.Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate in loro favore dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, e finalizzate all'erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilita' degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.
15.Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprieta', a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformita' urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003 resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.
16.Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
17.Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro il 30 settembre 2008, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunita' montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunita' montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunita' montane presenti nella regione.
19.I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle comunita' montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
21.L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 e' accertato, entro il 31 ottobre 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.(24)
22.Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle comunita' montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunita' montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarieta' attiva e passiva.(24)
23.All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: "sedici" e' sostituita dalla seguente: "dodici". La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.
26.L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e' sostituito dal seguente: "Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonche' i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo. 2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennita' di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione e' connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. 3. In caso di cariche incompatibili, le indennita' di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilita', l'indennita' per la carica sopraggiunta non viene corrisposta".
27.L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e' sostituito dal seguente: "Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonche' un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 2. La liquidazione del rimborso delle spese e' effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della missione. 3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate".
28.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201.
30.Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e' gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.
31.A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.
32.Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a 32, a valere e nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di cui al comma 31.
32-bis.Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalita' di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale.
33.Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.
34.I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potesta' regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.
35.Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonche' dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le societa' partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
36.COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.
37.COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.
38.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201.
39-bis.Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea.
40.Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
41.E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle suddette zone, assegnando priorita' ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000", prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilita' ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilita' e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANDIVI) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati .
42.Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti gia' approvati con i decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono trasferite al Fondo di cui al comma 41, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
43.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
44.Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali, il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, e' integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.
45.La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente gia' attribuite all'Istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1° gennaio 2007. Tali risorse sono rese immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo del comma 507 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.
46.In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato e' autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidita' necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme gia' erogate a titolo di ripiano dei disavanzi. (138)
46-bis.Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
47.Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi cosi' determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.
48.All'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.
49.In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano.
50.All'articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44".
51.Le agevolazioni di cui al comma 50 si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono adottate le disposizioni attuative del comma 50 e del presente comma.
52.La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, puo' essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
53.La disposizione di cui al comma 52 si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti gia' compiuti in conformita' ad essa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
54.Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223.
55.In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro il mese di giugno 2008, sono individuate tutte le tipologie professionali connesse con lo svolgiento dell'azione degli uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa all'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
56.Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, viene conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti nell'esercizio 2008, adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
57.Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 55 e 56, previa verifica ed accertamento, e' destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che per l'anno 2008 e' integrato di 35 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 e' integrato di 15 milioni di euro.
58.Nel medesimo fondo confluiscono, altresi', le entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonche' quota parte delle dotazioni delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero.
59.A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
61.Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali gia' programmati, e' autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 500.000 euro per l'anno 2008.
62.Per il funzionamento dell'unita' di crisi del Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani in situazioni di rischio e di emergenza all'estero, svolti anche in coordinamento con le unita' di crisi dei Paesi dell'Unione europea, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di 400.000 euro.
63.Al fine di assicurare l'adempimento degli impegni internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali in particolare dall'esercizio della presidenza italiana del "G8", il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
64.Per l'organizzazione del vertice "G8" previsto per l'anno 2009 e' stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.
65.La somma di cui al comma 64 puo' essere in parte utilizzata anche attraverso un programma, da definire di intesa con la Regione autonoma della Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi civili nel territorio dell'Isola, con particolare riferimento al comune della Maddalena, in funzione contestuale della occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della cooperazione euromediterranea.
66.Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' europee, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.
67.Il contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui alla legge 10 gennaio 2004, n. 17, e' incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 per sostenere l'attivita' dell'Inter Academy Medical Panel (IAMP).
68.Per consentire la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai del 2010 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro per l'anno 2010.
69.Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il finanziamento del contributo italiano al Trust Fund presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e di euro 67.000 per il contributo al Segretariato esecutivo dell'Iniziativa centro-europea (INCE).
70.Per le politiche generali concernenti le collettivita' italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana, nonche' la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, e' autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008.
71.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
72.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
73.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
74.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
75.Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e concorre nell'attivita' di prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nello svolgimento di tali compiti, il Nucleo puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' determinato il relativo contingente di personale. Restano, in ogni caso, ferme le competenze previste per il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.
76.All'istituzione del Nucleo di cui al comma 75 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni di cui al medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
77.Gli arruolamenti autorizzati per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati anche nel 2008.
78.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
79.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
80.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
81.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
82.Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorita' giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attivita' attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
83.Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attivita' di intercettazione disposte dall'autorita' giudiziaria.
84.Al fine di garantire la continuita' dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, nelle comunita' dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza e' corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennita' di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalita' e criteri che sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
85.Per le finalita' di cui al comma 84 e' autorizzato in favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000 per l'anno 2008.
86.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116.
87.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116.
88.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116.
90.Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennita' di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.
91.Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che superano il contingente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto di cumulabilita' previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
92.In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di organico di livello B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile all'atto del collocamento a riposo. Agli stessi e' garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
93.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno due anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata nella qualifica di dirigente generale. Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni di servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di eta' prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3-bis, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
94.In corrispondenza del raggiungimento del limite di eta' previsto per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui al comma 92, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e' incrementato fino a nove unita'.
96.Dall'attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare confermata la previsione di un risparmio di spesa di almeno 63.000 euro in ragione d'anno. Eventuali oneri aggiuntivi sono compensati, negli anni in cui si dovessero verificare, attraverso corrispondenti riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i relativi posti.
97.Per l'anno 2008 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per le specifiche necessita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
98.Per l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio. (75)
99.Al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. (74) (75)
100.Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, e' istituito, presso il Ministero del'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del predetto fondo. (44) (50) (74) (105)
101.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 100, nonche' per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate.
102.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
103.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
104.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
105.A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonche' ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.
108.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 107, lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f) del medesimo comma 107.
109.I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti gia' eseguiti nella misura e con le modalita' da stabilire nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
110.I soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006. La definizione si perfeziona versando l'intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuita al 30 per cento, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008. E mancato rispetto dei termini previsti dal secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma. (13)
111.Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 110, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
112.Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio.
113.Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
114.Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attivita' produttive dei comuni della regione Veneto colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2007, n. 3621, e' autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
115.Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980, del 1981 e del 1982, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, e' autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalita' e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
116.Il recupero dei tributi e contributi di cui ai commi 1008 e 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
117.All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, dopo le parole: "avevano la residenza" sono inserite le seguenti: "o la sede operativa".
118.Al fine di agevolare la ripresa e il rilancio dell'economia nelle zone colpite dall'eccezionale evento alluvionale e franoso che ha interessato la provincia di Teramo e, in particolare, i comuni di Alba Adriatica, di Tortoreto e di Martinsicuro, del 6 ottobre 2007, e per la realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali volte a prevenire le conseguenze di eccezionali eventi alluvionali, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
119.Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le categorie di beneficiari e le modalita' per accedere ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 118.
120.Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' altresi' destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca. Il 20 per cento delle risorse del Fondo e' destinato alle finalita' di cui al presente comma.
121.Al fine di favorire l'accesso al credito e al mercato dei capitali da parte delle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, le disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
122.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rifinanziata per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2008, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
123.Le disponibilita' gia' destinate al fondo per le crisi di mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 30 milioni di euro, per essere direttamente riassegnate, per l'anno 2008, ad integrazione della dotazione del fondo di cui al comma 122.
124.All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunta la seguente lettera: "f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste".
125.Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
126.Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2009, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonche' le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
127.Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.
128.I dati aggregati rilevati sono resi.pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.
129.L'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 127.
130.Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attivita' di controllo di cui al comma 129 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
131.Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonche' l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.
132.Per le finalita' di cui ai commi da 127 a 131 e' autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
133.Per le attivita' di progettazione delle opere previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058 per i medesimi anni ed e' altresi' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1060, lettera c), della stessa legge. E' inoltre autorizzato, per la prosecuzione del suddetto Piano, l'ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la durata di quindici anni a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 78, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse. (85)
135.Dopo l'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, recante norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresi' con il nome di "peronospora", avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come avversita' atmosferiche assimilabili a una calamita' naturale, ai sensi della definizione recata dal numero 8) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 701 2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del medesimo Trattato, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 185712006, e' autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 150 milioni di euro al fine di compensare gli effetti, da trasferire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione alla Regione siciliana, che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della "peronospora", tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 185712006".
136.Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001n71CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.
137.La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, e' completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009. Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
138.L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica puo' utilizzare in compensazione il credito.
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