LEGGE 3 gennaio 1907, n. 2
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la maggiore assegnazione di L. 2,770,000 da portarsi in aumento al capitolo n. 65 «Restituzione e rimborsi (demanio)» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1906-907. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 gennaio 1907. VITTORIO EMANUELE. Massimini. Visto, Il guardasigilli: Gallo.
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