LEGGE 3 gennaio 1907, n. 4
Art. 1
È approvata la spesa di L. 55,000 (cinquantacinquemila) per compensi di opera straordinaria al personale addetto ai lavori per la prima applicazione delle leggi sullo stato giuridico e sul miglioramento economico del personale delle scuole medie, per le relative operazioni contabili di pagamento e per lavori di copiatura a cottimo.
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