LEGGE 10 febbraio 1907, n. 25
Art. 1
L'annualità che il fondo speciale di religione e beneficenza della città di Roma è tenuto a corrispondere alla Congregazione di carità di Roma per effetto dell'art. 4 della legge 30 luglio 1896, n. 343, è ridotta da L. 180,000 a L. 75,000 a datare dal 1° luglio 1905.
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