LEGGE 28 febbraio 1907, n. 54
Art. 1
È data facoltà al Governo di conferire entro due anni dalla promulgazione della presente legge, sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico, e occorrendo anche quello della Commissione di cui nel seguente articolo 2, il titolo di abilitazione all'ufficio di direttore didattico a coloro che erano direttori, con o senza insegnamento, in scuole pubbliche elementari alla data della pubblicazione della legge 19 febbraio 1903, n. 45, si trovino tuttora in ufficio ed abbiano prestata opera lodevole, e qualora non posseggano il titolo legale di abilitazione all'insegnamento elementare di grado superiore, presentino titoli di abilitazione a insegnamenti letterari o scientifici nelle scuole medie, o in quelle normali o complementari, o attestati di cultura non inferiori alla licenza dal liceo o dall'istituto tecnico. Entro il termine stesso potrà conferirsi per titoli il diploma di direttore nei casi e colle condizioni indicate dall'art. 2 delle disposizioni transitorie della legge 8 luglio 1904, n. 407.
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