LEGGE 21 marzo 1907, n. 84
Art. 1
L'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, è sostituito dal seguente: La giustizia militare in tempo di pace è amministrata da: un tribunale supremo di guerra e marina; tredici tribunali militari.
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