Art. 1
I veterinari governativi di confine e di porto indicati dall'art. 21 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, modificato dall'altra legge 26 giugno 1902, n. 272, formano un unico personale di cui il numero, le classi e gli stipendi sono determinati dalla tabella organica annessa alla presente legge.