LEGGE 24 marzo 1907, n. 96
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ. DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le eccedenze d' impegni risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1905-906 su taluni capitoli di «spese obbligatorie e d'ordine» nella complessiva somma di lire duemilioniseicentecinquansettemilaottocentoventisette e centesimi sessantuno (lire 2,657,827. 61) ripartita fra i Ministeri ed i capitoli descritti dall' unita tabella. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 marzo 1907. VITTORIO EMANUELE. A. Majorana. Visto, Il Guardasigilli: Orlando.
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