LEGGE 24 marzo 1907, n. 104
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 1832.41 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 27 «Pensioni ordinarie» dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 marzo 1907. VITTORIO EMANUELE. A. Majorana. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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