LEGGE 24 marzo 1907, n. 108
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue Articolo unico. È approvata la maggiore assegnazione di L. 440.67 inscritta al capitolo n. 67-bis: «Saldo delle spese d giustizia, relativa all'esercizio 1904-905 eccedenti i fondi residui del capitolo n. 39 dello stato di previsione della spesa di detto esercizio» per provvedere al saldo delle eccedenze d' impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra, per l' esercizio finanziario 1905-906. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato Data a Roma, addì 24 marzo 1907. VITTORIO EMANUELE. A. Majorana. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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