LEGGE 24 marzo 1907, n. 110
Art. 1
Ferme restando le disposizioni dalla legge 8 luglio 1903, n. 321, la cassa dei depositi e prestiti somministrerà al tesoro, per fornirla al pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma, la somma di lire 4,000,000. Tale somma verrà rimborsata in trenta annualità eguali, comprensive dell'interesse al 4 per cento e delta quota di ammortamento. L'annualità sarà pagata dal tesoro portandola in deduzione dell'assegno da corrispondersi agli ospedali, giusta l'art. 3 della legge 8 luglio 1903, sopra citata.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.