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LEGGE 24 marzo 1907, n. 111

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 25,000,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, con le destinazioni ed a carico degli esercizi indicati nell'annessa tabella A.