LEGGE 21 marzo 1907, n. 112
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Per la esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento di frane minaccianti abitati di comuni o frazioni, o a ripristinare sulle strade provinciali o comunali il transito interrotto o reso mal sicuro in causa di frane o di alluvioni, è data facoltà al Governo di anticipare ai prefetti, in base a perizie sommarie della relativa spesa, le somme all'uopo necessarie sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in dipendenza degli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293. Tali somme saranno computate a diminuzione dei sussidi spettanti agli enti danneggiati a termini dei citati articoli di legge. Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 marzo 1907. VITTORIO EMANUELE. Gianturco. A. Majorana. Visto, Il Guardasigilli: Orlando.
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